Assegno di mantenimento, quando si concede

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Quando si concede l’assegno di mantenimento? Una recentissima pronuncia della Cassazione del giugno 2019, chiarisce quando è concesso l’assegno divorzile. A quanto pare, sempre meno.

| A cura dell’Avv. Piergiorgio Rinaldi – Esperto in diritto di famiglia, separazione e divorzio in Roma |

L’assegno di mantenimento: quando è concesso

Sinora, l’assegno di mantenimento a favore del coniuge considerato economicamente più debole era concesso ogni volta che si verificasse un’oggettiva disparità nelle potenzialità reddituali delle parti.

Ciò che è stato discusso negli ultimi due anni, e che è attuale materia di discussione, è semmai la questione della quantificazione dell’assegno alimentare, soprattutto in relazione al tenore di vita goduto durante il matrimonio e prima della separazione giudiziale.

Circa il diritto di avere gli alimenti, tuttavia, ben poco si era detto sinora.

La Cassazione e la sentenza n. 18287/2019

La pronuncia intervenuta recentemente sembra ribaltare l’orientamento prevalente: l’assegno di mantenimento si concede solamente in casi specifici e non trova fondamento nella semplice disparità reddituale dei coniugi.

Quando in passato si concedeva l’assegno di mantenimento

In passato, l’assegno teneva conto del ruolo in famiglia

In passato, l’assegno divorzile era concesso per via di una disparità economica fra i coniugi che era connaturata nelle scelte che la vita matrimoniale comportava.

Si trattava di scelte di vita strettamente connesse alla vita matrimoniale e che determinavano immancabilmente la rinuncia ad ogni opportunità professionale. Si pensi alla casalinga, magari diplomata, che rinunciava ad andare a lavorare per accudire i figli e seguirli nel corso dello sviluppo.

Allora, era evidente che in caso di separazione o di divorzio, la donna dovesse essere economicamente protetta, quasi indennizzata, per questa scelta fatta in favore della famiglia e per l’impoverimento che ne era conseguito.

E quando si concede oggi

E’ ormai molto raro che la mancanza di reddito derivi da scelte o altri fattori interni al matrimonio, mentre è assai frequente che la mancanza di mezzi di sostentamento dipenda da fattori esterni,

quali la crisi del mercato del lavoro, le competenze o l’età.

La Cassazione ha quindi stabilito che non è più sufficiente che vi sia semplice disparità economica, e che occorra invece dimostrare un’oggettiva difficoltà di trovare lavoro, in relazione alle potenzialità lavorative effettive del soggetto che chieda di ricevere gli alimenti.

Conta, infine, la durata del matrimonio: se questo è stato molto breve, gli alimenti non sono dovuti.

Avv. Piergiorgio Rinaldi, avvocato matrimonialista in Roma

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Avv. Piergiorgio Rinaldi, esperto in diritto di famiglia

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