NON E’ REATO NON COMUNICARE DOVE I FIGLI PASSANO LE VACANZE DI PASQUA

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Pasqua: tempo di vacanze e di ripicche

“Porto il bambino al mare per cinque giorni.”

“Va bene, ma dove lo porti? Voglio avere l’indirizzo!”

“Questi sono affari miei. Perche’, ti devo comunicare dove passo le vacanze?”

“Ma se il bambino si sente male, avro’ pure il diritto sapere dove sta!”

“Non ti preoccupare, il bambino stara’ benissimo. Tu invece sei sempre la solita portajella!”

“Ma io ho il diritto…”

“E pure io ho dei diritti, e se non ti sta bene denunciami!”

E’ una conversazione di fantasia?

No, e’ la conversazione che molti avranno per davvero e a breve, approssimandosi la Pasqua.

Non conoscere dove si trova tuo figlio e’ realmente un problema. A mio avviso significa subire un abuso.

Realmente, il bambino potrebbe stare male o avere un incidente, e in questo caso sarebbe molto difficile contribuire ad intervenire in suo aiuto, non avendo nemmeno un indirizzo.

Molti ex, però, usano l’apprensione come forma di punizione nei confronti del coniuge. E funziona alla grande.

Si’, perche’ subire un torto emotivo e’ sempre particolarmente frustrante. E impartirlo sembra sia piacevole per molti.

La domanda e’: siamo di fronte ad un reato?

No, se nelle condizioni di separazione omologate si richiede soltanto di turnare genericamente i periodi di vacanza. Quindi, nel 99% dei casi.

Ecco perche’ un ricorso per separazione coniugale deve essere perfetto e prevedere tutte le piu’ diffuse occasioni di conflitto, prevenendole e regolandole in anticipo. Nel ricorso deve essere previsto un termine temporale per comunicare tutte le informazioni inerenti le vacanze del figlio, con obbligo di comunicare l’indirizzo del luogo di villeggiatura. E si deve specificare che il mancato rispetto dei termini o delle modalità dell’informativa comporterà la perdita del turno.

Ma soprattutto, non rispettando quanto imposto dal Giudice, il coniuge inadempiente, cioè quello che ometta di comunicare l’indirizzo del luogo di vacanza, commetterà il reato di elusione delle disposizioni del Giudice Civile (art. 388 c.p.)

In ogni caso, per tutte le questioni relative alle modalita’ di frequentazione durante le vacanze estive, e’ sempre possibile sciogliere ogni dubbio con una breve istanza al Giudice Tutelare. Quindi, mai darsi per vinti.

Unico importante accorgimento: l’istanza va presentata con sufficiente anticipo.

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Avv. Piergiorgio Rinaldi
Avv. Piergiorgio Rinaldi
La realta' della famiglia in crisi richiede conoscenze approfondite ed una dedizione assoluta. Soprattutto, richiede pratica quotidiana e grande passione personale. Per arrivare al migliore accordo.