I messaggi nel telefono sono documenti?

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La prova documentale è nello Smartphone.

a cura dell’Avv. Giampaolo Leggieri

 

Il telefono come prova documentale

Per acquisire elementi di prova del delitto di maltrattamenti, il difensore può chiedere all’autorità giudiziaria, sin dalla formalizzazione della denuncia-querela, il sequestro delle e-mail spedite e ricevute da un account in uso all’indagato.

Può chiedere, altresì, il sequestro del suo Smartphone per estrarre copia integrale dei dati informatici ivi memorizzati quali gli sms, i messaggi WhatsApp e le stesse e-mail.

 

I messaggi nel telefono sono documenti?

I dati informatici presenti in un telefono cellulare rappresentano fatti, persone, cose e per questo hanno natura di documenti.

E’ sempre consentita l’acquisizione probatoria, dal telefono cellulare in uso all’indagato, di sms, messaggi WhatsApp, messaggi di posta elettronica scaricati e conservati nella relativa memoria (Cass. Sez. V penale, sentenza n. 1822/2018).

I testi informatici rinvenibili in un Smartphone non rientrano nella nozione di corrispondenza.

Il concetto di corrispondenza implica un’attività di spedizione in corso o già avviata dal mittente mediante consegna a terzi per il recapito (Cass. Sez. III penale, sentenza n. 928/2015).

L’acquisizione posteriore di un dato informatico conservato nella memoria di un telefono cellulare, invece, documenta un flusso di comunicazione già intercorso.

Ciò non rappresenta un’attività di intercettazione che richiede, per sua natura, la captazione di comunicazioni ancora in corso.

 

Come acquisire la prova estratta dallo Smartphone?

L’acquisizione probatoria dei dati informatici rinvenibili in un Smartphone si ottiene mediante la modalità della c.d. copia forense o bit-stream image.

La c.d. copia forense dei dati informatici protegge l’integrità e l’affidabilità del dato acquisito nell’interesse di tutte le parti.

Il supporto contenente i dati informatici sarà poi restituito all’indagato previa estrazione della copia integrale della relativa memoria da sottoporre ad analisi investigativa per la selezione dei testi utilizzabili ai fini dell’accusa.

Anche nel caso in cui risulta la restituzione del personal computer o di altro supporto informatico, previa estrazione di copia dei dati ivi contenuti, sarà sempre ammissibile, per il difensore abilitato, il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame di conferma del relativo sequestro probatorio purché sia dedotto l’interesse concreto e attuale alla esclusiva disponibilità dei dati collegato alla natura personale e riservata degli stessi (Cass. Sezioni Unite n. 40963/2017).

Avv. Giampaolo Leggieri

 

Quando la prova è nello smartphone

Avv. Giampaolo Leggieri, esperto in diritto penale di famiglia