Quando il nuovo partner è dannoso

Nuovi partners e limiti alla Legge Cirinnà

 

La nascita delle nuove famiglie

Il genitore, dopo la separazione , ha diritto di coinvolgere il figlio nella sua nuova relazione sentimentale. Naturalmente, ove ciò non costituisca pregiudizio per il bambino. Nel caso, per es., di una nuova convivenza, è inevitabile che il minore venga in contatto con il nuovo compagno della mamma o la nuova compagna del papà. Non è infrequente che i genitori creino addirittura nuove famiglie, pertanto va considerata anche la possibilità che il minore debba gestire il rapporto con un nuovo fratellino o una nuova sorellina.

L’inversione del collocamento

La Cassazione, con la sentenza n. 11448/2017, ha posto un solo limite, che si rinviene nel caso di forte disagio manifestato dal minore quando il genitore tenda a coinvolgere eccessivamente il nuovo partner a discapito dell’intimità. Vale a dire che se il nuovo partner “invade” –anche col consenso dell’adulto- la sfera privata che esiste tra figlio e genitore, con un’intensità superiore al normale e creando concreta sofferenza, secondo la Cassazione esistono addirittura i presupposti per giustificare l’inversione del collocamento prevalente mediante ricorso all’avvocato matrimonialista.

 

Le limitazioni alla “Cirinnà”

Pertanto, il genitore collocatario, dovrà prestare attenzione a bilanciare la presenza dei nuovi affetti con l’impatto che essi possono avere sui figli, avendo cura di non generare quel “disagio” di cui parla la sentenza e che, opprimendo l’interesse superiore del minore, determina la disapplicazione della tutela che discende dalla c.d. “Legge Cirinnà” (tutela delle relazioni di fatto).

Pertanto, ove il Giudice dovesse accertare, con un adeguto approfondimento istruttorio, che la frequentazione del nuovo partner da parte del figlio possa nuocere in modo significativo al suo benessere o ledere la sua sensibilità, può prevedere un’espressa limitazione del rapporto.

 

La regola della Cirinnà oltre l’eccezione

In ogni caso, la prassi è diversa dall’eccezione: in mancanza di un pregiudizio per il minore, il genitore ha il diritto di coinvolgere con le opportune cautele il figlio nella nuova relazione sentimentale, dando origine a quella famiglia di fatto che costituisce una formazione sociale costituzionalmente riconosciuta e protetta.

Avv. Piergiorgio Rinaldi – avvocato matrimonialista in Roma

 

 

legge cirinnà

Avv. Piergiorgio Rinaldi, esperto in diritto di famiglia

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Avv. Piergiorgio Rinaldi
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