C’è differenza nel non pagare il mantenimento dei figli, a seconda che i genitori siano sposati o meno. L’articolo 570 bis c.p.
Il paradosso del 570 bis c.p.
Il paradosso è questo: i figli delle coppie sposate hanno diritto ad un assegno di mantenimento, e non pagarlo è reato; i figli delle coppie non coniugate hanno diritto ad un assegno, ma non pagarlo non è reato.
In buona sostanza, per i figli dei non sposati non vale l’art. 570 bis cod. pen., potendosi applicare in via eventuale solo il più complesso articolo 570 c.p. che prevede ben altre e più gravi mancanze da parte del genitore.
La riforma del 2012 e gli alimenti
Com’è possibile una differenza del genere, specie dopo l’equiparazione dei figli naturali ai figli legittimi operata dal Legislatore nel 2012?
Semplice, è possibile perché le leggi non operano in maniera estensiva bensì letterale. Ed è giusto che sia così, altrimenti, liberamente interpretando, un modo per creare dei colpevoli si trova sempre.
Dovendo quindi applicare la norma “alla lettera”, non possiamo prescindere dal fatto che l’art. 570 bis c.p. prevede che la pena della reclusione sia ascrivibile al “coniuge” che si sottrae al dovere di versare l’assegno di mantenimento. Quindi, sembra proprio che la qualità di “coniuge” sia indispensabile per farsi condannare.
La norma alla lettera
Sfruttando questa scivolata lessicale del Legislatore, ma soprattutto a causa della recente abrogazione dell’art. 3 L. 54/2006 che estendeva le tutele dei coniugati anche ai non coniugati, a chi vorrà l’impunità –per ora- basterà non convolare a nozze.
Avv. Piergiorgio Rinaldi – avvocato matrimonialista in Roma

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