Prescrizione del mantenimento

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Con la separazione o con il divorzio, il giudice dispone il mantenimento in favore del coniuge e/o un contributo in favore dei figli minori, ed è quindi lecito chiedersi se esista una prescrizione del mantenimento e del contributo quando l’obbligato non provveda a pagare.

 

La prescrizione del mantenimento

In effetti, anche il mantenimento e il contributo in favore dei figli sono assoggettati a prescrizione. Si tratta, in particolare, di una “prescrizione breve”, vale a dire non assoggettata al normale termine decennale, bensì al termine ridotto di 5 anni. La prescrizione del mantenimento è pertanto di cinque anni e non di dieci.

L’art. 2948 del codice civile prevede infatti una prescrizione di 5 anni per le prestazioni che debbano essere pagate su base periodica e a scadenze inferiori all’anno. L’esempio degli alimenti ricade perfettamente nella previsione dell’articolo appena descritto, quindi le richieste alimentari si prescrivono in 5 anni, calcolati dalla scadenza di ogni singola mensilità non pagata.

Non esiste quindi un’unica prescrizione, bensì una prescrizione per ogni mensilità non versata.

Mantenimento e contributo hanno la stessa prescrizione?

La risposta è sì: sia il mantenimento in favore del coniuge che le somme da versarsi in favore dei figli sono soggetti al medesimo termine di prescrizione quinquennale, in base all’art. 2948 c.c.

Lo stesso dicasi per l’assegno divorzile, così come viene definito l’assegno di mantenimento una volta che sia intervenuto il divorzio a ratificarlo.

 

La prescrizione si interrompe?

In genere, nel diritto civile, il decorso della prescrizione si interrompe attraverso la richiesta della somma dovuta: dal momento della richiesta decorre un nuovo termine di prescrizione che riparte da zero.

La prescrizione del mantenimento non funziona così. Nel caso dei rapporti familiari, la Cassazione esclude questo genere di interruzione (Sent. 7981/2014; Sent. n. 18078/2014; ord. n. 8987/2016), pertanto il coniuge che rivendichi ratei arretrati di mantenimento e/o di contributo in favore della prole, decorsi 5 anni non potrà invocare l’interruzione della prescrizione.

Gli alimenti, quindi, o si chiedono entro questo preciso termine massimo oppure non possono più essere richiesti all’obbligato.

 

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Avv. Piergiorgio Rinaldi, esperto in diritto di famiglia

 

 

 

 

 

 

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Avv. Piergiorgio Rinaldi
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