Rapporti sessuali e addebito della separazione

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Impedire il sesso è causa di addebito?

| a cura dell’Avv. Piergiorgio Rinaldi |

 

Il conflitto fra coniugi può tradursi facilmente in un rifiuto ad oltranza di intrattenere rapporti sessuali con il partner.

Se la “repulsione” sessuale scatta a seguito di una frattura già creatasi nella coppia in precedenza, la mancanza di sesso è fisiologica e rappresenta la normale conseguenza della crisi.

Cosa accade invece se la crisi è causata dalla mancanza di rapporti sessuali e questo è l’unico motivo del deterioramento del rapporto di coppia?

 

L’addebito

Il caso più noto è quello di una coppia fiorentina, che nel 2005 vide attribuire dalla Cassazione la colpa della separazione alla moglie che aveva rifiutato per sette anni di avere rapporti sessuali col marito, facendolo dormire in una stanza separata.

Ebbene, la Suprema Corte, in quel caso affermò che nel caso di specie ci fossero tutti gli elementi per imputare alla donna la responsabilità del fallimento del rapporto di coppia.

 

I motivi dell’addebito

La mancanza di rapporti sessuali impone una frustrazione profonda nel partner, che subisce un rifiuto sia fisico che affettivo. L’autostima diminuisce, la percezione della propria qualità di vita può ridursi.

In questi casi, il danno subito dal partner “rifiutato” è tangibile, al pari di una violazione di una assistenza morale che nel matrimonio dovrebbe essere scontata.

 

Siamo tornati alla “violazione dei doveri coniugali”?

No.

In passato, con questa obsoleta espressione, soleva indicarsi che fra i doveri impliciti nel matrimonio fosse contemplato che il corpo fosse a disposizione del coniuge, obbligatoriamente.

Ovviamente, con la rivoluzione sessuale e l’evoluzione culturale che ne è conseguita, è diventato inconcepibile che il proprio corpo sia “nella disponibilità” di un altro soggetto.

Tuttavia, la propensione a intrattenere rapporti sessuali indica volontà di mantenere un elevato grado di comunicazione e di non interrompere il flusso emozionale.

L’imposizione della astinenza sessuale, quindi, secondo la sentenza 19112/2005 della Cassazione, non può “in alcun modo essere giustificata” e “legittima pienamente l’addebitamento della separazione, in quanto rende impossibile al coniuge il soddisfacimento delle proprie esigenze affettive e sessuali e impedisce l’esplicarsi della comunione di vita nel suo profondo significato”.

Avv. Piergiorgio Rinaldi

 

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Avv. Piergiorgio Rinaldi, esperto in diritto di Famiglia

 

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Avv. Piergiorgio Rinaldi
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