Il rimborso della scuola privata se manca l’accordo

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Il rimborso della scuola privata quando manca l’accordo

| a cura dell’Avv. Piergiorgio Rinaldi |

 

Spese scolastiche: meglio privato o pubblico?

In precedenti articoli abbiamo trattato delle spese scolastiche dopo la separazione, e abbiamo operato una distinzione fra: 1) spese ordinarie, 2) spese straordinarie che non necessitano dell’accordo dei genitori e 3) spese straordinarie che esigono l’accordo ai fini del rimborso delle spese sostenute.

Uno dei temi “caldi”, in questo periodo dell’anno, per ogni avvocato matrimonialista, sono le spese di iscrizione alla scuola privata. Si tratta di un tema delicato, perché solitamente –a causa del costo più elevato rispetto al settore pubblico- raggiungere un accordo fra gli ex è piuttosto arduo.

Stando alla classificazione desumibile dai protocolli d’intesa dei diversi tribunali, sembra pacifico che l’iscrizione e la retta delle scuole private richiedano l’accordo dei genitori.

Tuttavia, non si tratta di una regola granitica. Nemmeno su Roma, dove la giurisprudenza è stata sinora costantemente legata alla tradizione.

 

Mancando l’accordo non c’è rimborso spese. E’ sempre così?

Il motivo per cui l’iscrizione del figlio alla scuola privata debba essere concertato fra i genitori è evidente: l’istruzione privata ha un costo maggiore.

Iscrivere un minore alla scuola privata in autonomia e senza il preventivo consenso dell’altro genitore, quindi, comporta che si perda il diritto al rimborso automatico del 50% di quanto versato alla scuola.

Tuttavia, una serie di sentenze sembra aver introdotto novità di rilievo anche in questo ambito.

Le recenti sentenze di Cassazione nn.4060/17, 4182/16 e 16175/15 hanno difatti modificato le consuetudini in materia. Vediamo come.

 

L’opposizione ad un interesse di primaria rilevanza

Si è ormai consolidato un nuovo indirizzo in materia di spese straordinarie nel settore che riguarda i costi legati alla scuola. Tale orientamento ha decisamente superato l’indirizzo dei protocolli d’intesa, che talvolta cominciano a risentire dell’età e delle diversità di orientamento.

Secondo le sentenze in esame, la necessità dell’accordo sussiste come buona prassi. Tuttavia, se le spese effettuate dal genitore che abbia assunto iniziative in autonomia sono rispondenti all’interesse del minore e compatibili con il reddito di entrambi i genitori, anche in mancanza di accordo, è dovuto il rimborso del 50%, poiché si è operato per il benessere del figlio (benessere di cui si avvantaggiano entrambi i genitori). Se il giudice verifica che gli esborsi sostenuti dal genitore rispondono all’interesse del minore e sono in ogni caso compatibili con le condizioni economiche dei genitori, l’altro genitore deve quindi provvedere al rimborso del 50% della spesa sostenuta, anche se non preventivamente concordata.  Va detto, ovviamente, che è il giudice a decidere quali spese siano state realmente nell’interesse del minore, quindi l’ultima parola non spetta al collocatario ma al magistrato.

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E se l’ex si rifiuta di pagare la metà?

Ricapitolando, anche se non trovano un accorso, sulle spese scolastiche straordinarie i genitori contribuiscono a metà.

E’ evidente che il genitore che si era opposto all’accordo, può ricorrere al Tribunale per far valere le proprie ragioni.

Avviato il procedimento, il giudice dovrà arrivare ad una decisione passando attraverso i seguenti steps:

  • dovrà valutare se la spesa era proporzionale all’utilità ricavatane
  • dovrà valutare se la spesa era sostenibile da entrambi i genitori
  • dovrà valutare i vantaggi concreti dell’offerta formativa rispetto a quella pubblica.

Inoltre, se la mancanza di accordo può giocare un ruolo il primo anno, dal secondo anno di iscrizione in poi, ove il genitore dissenziente non abbia nel frattempo presentato ricorso, la frequentazione del medesimo istituto privato devesi configurare come una mera prosecuzione di un percorso formativo avviato da più tenera età, e quindi è sottinteso l’intervenuto accordo o (almeno) l’acquiescenza del dissenziente. E’ quindi del tutto verosimile ipotizzare che il giudicante opterebbe per la continuazione del percorso scolastico già intrapreso e per il rimborso della metà delle rette e delle tasse scolastiche.

 

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Avv. Piergiorgio Rinaldi, esperto in diritto di famiglia

 

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Avv. Piergiorgio Rinaldi
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