SEPARAZIONE IN COMUNE CON FIGLI MINORENNI

SEPARAZIONE IN COMUNE CON FIGLI MINORENNI

E’ possibile fare una separazione in comune con figli maggiorenni? E se i figli sono minorenni?

L’accesso al divorzio consensuale in comune è sempre possibile o esistono eccezioni?

Il divorzio breve

La legge entrata in vigore a maggio del 2015 ha introdotto il divorzio breve, spesso confuso con il divorzio in comune.

Facciamo chiarezza. Quando si parla di “divorzio breve” non vogliamo riferirci al divorzio in Comune di fronte al Sindaco ma intendiamo in realtà riferirci alla possibilità introdotta dal Legislatore di divorziare dopo una separazione di soli 6 mesi (se la separazione è stata consensuale) o di soli 12 mesi (se la separazione è stata giudiziale). Questi termini sono davvero brevi, se pensiamo che prima di questa legge il periodo minimo di separazione era di 3 anni. Il termine per il calcolo decorre sempre dalla data dell’udienza presidenziale e non, come molti pensano, dalla data dell’omologazione della separazione consensuale.

Sia la separazione consensuale che il divorzio consensuale, inoltre, possono evitare di passare per il Tribunale e svolgersi interamente in Comune. Vediamo come.

La separazione consensuale in comune

La coppia può separarsi senza dover pagare un avvocato, con l’ausilio di un funzionario comunale dell’Ufficio dello Stato Civile che raccoglie e trascrive l’accordo. Il costo è quello di una semplice marca da bollo del valore di 16 euro. Tuttavia, la separazione deve essere strettamente consensuale e la coppia non deve avere figli minorenni.

Le decisioni sui minorenni, infatti, possono essere prese solamente dalla Magistratura; pertanto, in presenza di figli minorenni, la coppia dovrà necessariamente istruire la pratica in Tribunale e ottenere l’omologazione da un collegio di giudici, previo controllo del Pubblico Ministero in merito alle conseguenze dell’accordo sui figli.

E in caso di figli maggiorenni che non lavorano?

La coppia non può rivolgersi al Comune nemmeno quando i figli siano già maggiorenni, se questi non sono autosufficienti. Anche in questo caso, infatti, come quando la coppia ha figli minorenni, è necessario il controllo del Tribunale.

E se i figli maggiorenni lavorano?

In presenza di figli maggiorenni che lavorino e siano autosufficienti, la coppia può decidere di separarsi consensualmente (o di divorziare) in Comune, tuttavia l’ufficio dello Stato Civile dovrà inviare una raccomandata al figlio, chiedendo a quest’ultimo di formulare una risposta scritta sulla propria autosufficienza. Nel caso il giovane risponda positivamente, con una “dichiarazione di autosufficienza”, o non risponda nel termine di 15 giorni dalla ricezione (in questo caso si parla di una particolare forma di silenzio assenso), si potrà procedere alla separazione in Comune.

Diversamente, la strada sarà nuovamente quella del Tribunale.

social minore
Avv. Piergiorgio Rinaldi, esperto in diritto di famiglia


Author Profile

Avv. Piergiorgio Rinaldi
Avv. Piergiorgio Rinaldi
La realta' della famiglia in crisi richiede conoscenze approfondite ed una dedizione assoluta. Soprattutto, richiede pratica quotidiana e grande passione personale. Per arrivare al migliore accordo.