Collocamento paritario nel 2026: cosa dicono i giudici
Negli ultimi anni, e in particolare tra il 2025 e l’inizio del 2026, il collocamento paritario dei figli è diventato un tema sempre più centrale nelle decisioni dei tribunali e della Cassazione. Le pronunce più recenti hanno chiarito meglio quando è possibile, quando no e come deve essere applicato, mettendo al centro non i diritti dei genitori, ma il benessere dei minori.
Parità di tempo: non è un diritto automatico
I giudici hanno chiarito un punto fondamentale: il collocamento paritario non è un diritto assoluto dei genitori. Non significa che il figlio debba stare “per metà esatta” con mamma e papà in ogni caso.
La parità di tempi è solo una possibilità, una soluzione a cui tendere quando funziona davvero per il minore. Come ha precisato la Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 22083 del 5 agosto 2024, “la frequentazione, del tutto paritaria, tra genitore e figlio che si accompagna a tale regime, nella tutela dell’interesse morale e materiale del secondo, ha natura tendenziale ben potendo il Giudice di merito individuare, nell’interesse del minore, senza che possa predicarsi alcuna lesione del diritto alla bigenitorialità, un assetto che se ne discosti, al fine di assicurare al minore stesso la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena“.
Se invece crea instabilità, confusione o disagio, il giudice può scegliere un’organizzazione diversa, senza per questo violare il principio della bigenitorialità. L’obiettivo resta sempre uno solo: garantire al figlio una crescita serena ed equilibrata.
Il giudice deve motivare bene le sue scelte
Un altro aspetto importante riguarda le motivazioni delle decisioni. Oggi non è più accettabile che un giudice limiti il tempo con uno dei genitori basandosi su criteri astratti, come l’età del bambino o vecchi automatismi (ad esempio l’idea che i figli piccoli debbano stare sempre con la madre).
La Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 1768 del 26 gennaio 2026 ha stabilito che “l’interesse superiore del minore costituisce sintesi verbale dell’esigenza di operare bilanciamenti tra diversi interessi, da declinarsi in concreto rispetto alla specificità del caso, quale strumento capace di orientare la ricerca della migliore soluzione anche con superamento di ogni presunzione“.
Ogni decisione deve essere costruita sulla situazione reale di quella famiglia: come si comportano i genitori, che rapporto hanno con il figlio, come si sono organizzati fino a quel momento. Nel caso specifico, la Corte ha cassato una decisione che aveva disposto il collocamento paritario di un bambino di cinque anni tra Italia e Svizzera, rilevando che “la Corte d’Appello non ha valutato adeguatamente lo sradicamento che il minore verrebbe a soffrire rispetto alle abitudini di vita maturate in Italia presso il padre, in cui si trova dal settembre 2021, frequenta la scuola materna e sta maturando una sua prima socialità”.
Mantenimento diretto: quando funziona e quando no
Nel collocamento paritario si parla spesso di mantenimento diretto, cioè della possibilità che ciascun genitore provveda alle spese quotidiane del figlio quando lo ha con sé, senza assegni mensili.
Questo modello può funzionare, ma solo se i genitori hanno condizioni economiche simili. Come chiarito dalla Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 18605 del 30 giugno 2021, “l’affidamento condiviso con collocamento paritario presso entrambi i genitori non fa venir meno automaticamente l’obbligo patrimoniale di contribuire al mantenimento mediante corresponsione di un assegno, quando le condizioni economiche dei genitori non risultino perfettamente equilibrate“.
Se uno guadagna molto più dell’altro, l’assegno può restare necessario, anche in presenza di tempi paritari. La parità di tempo, da sola, non cancella automaticamente gli obblighi economici.
Non conta solo lo stipendio
Nel valutare la situazione economica dei genitori, i giudici non guardano più soltanto alle dichiarazioni dei redditi. La Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 34458 del 29 dicembre 2025 ha chiarito che “il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale, se prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti“.
Contano anche altri elementi: risparmi, investimenti, immobili, stile di vita.
Un punto spesso sottovalutato è la casa familiare. Chi continua a vivere nella casa assegnata trae un vantaggio economico concreto, che deve essere considerato nel bilanciamento complessivo delle spese per i figli.
Le decisioni quotidiane possono essere semplificate
Anche nel collocamento paritario, il giudice può decidere che uno dei genitori gestisca in autonomia le scelte di tutti i giorni: scuola, sport, attività ricreative. Questo non significa affidamento esclusivo, ma serve a evitare conflitti continui su questioni pratiche.
Come stabilito dall’art. 337-ter del Codice civile, “limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente“.
Le decisioni davvero importanti restano condivise; quelle ordinarie possono essere accentrate per rendere la vita del minore più semplice e stabile.
Collocamento paritario 2026: nella pratica, niente cronometro
I tribunali hanno chiarito che il collocamento paritario non è una questione di ore contate. Non si tratta di fare una somma matematica dei giorni, ma di garantire una presenza reale e significativa di entrambi i genitori nella vita del figlio.
Il collocamento paritario non implica una misurazione oraria del tempo trascorso con ciascun genitore, ma si sostanzia nella presenza e parità di rilievo di entrambi i genitori nella vita del minore, con particolare riguardo all’assunzione delle decisioni e alla costruzione di familiarità e rapporti affettivi.
Ciò che conta è la qualità della relazione, la continuità affettiva e la partecipazione alle scelte di vita, non il calendario perfettamente simmetrico.
Spese straordinarie: restano fuori dall’assegno
Le spese straordinarie – come cure mediche importanti o costi non prevedibili – non possono essere usate per aumentare l’assegno mensile. La Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 1772 del 26 gennaio 2026 ha chiarito che “le spese straordinarie in senso stretto, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, recidono ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell’assegno di contributo al mantenimento e richiedono per la loro azionabilità l’esercizio di un’autonoma azione di accertamento“.
Sono spese diverse dalle ordinarie proprio perché imprevedibili e vanno trattate separatamente, secondo le regole stabilite dal giudice.
Uno strumento più maturo e flessibile
Il collocamento paritario nel 2026 appare come uno strumento più maturo rispetto al passato. I giudici hanno abbandonato schemi rigidi e soluzioni standard, preferendo valutazioni personalizzate, spesso supportate da consulenze tecniche e dall’intervento dei servizi sociali.
La Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 25421 del 16 settembre 2025 ha ribadito che “la regolamentazione dei tempi di frequentazione con il genitore non collocatario deve essere valutata sotto il profilo qualitativo oltre che quantitativo, garantendo momenti significativi di vita quotidiana che consentano l’effettivo esercizio della funzione genitoriale, ivi compresi pasti comuni e pernottamenti, al fine di preservare il diritto del minore ad una significativa relazione con entrambi i genitori“.
La direzione è chiara: per quanto riguarda il collocamento paritario nel 2026, meno automatismi, più attenzione alla realtà concreta di ogni famiglia. L’obiettivo non è “dividere il tempo”, ma aiutare i figli a crescere nel modo migliore possibile, anche quando la famiglia non vive più sotto lo stesso tetto.
La giurisprudenza più recente conferma che il collocamento paritario, quando applicato correttamente e nelle situazioni appropriate, rappresenta un efficace strumento per garantire il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nel rispetto del principio di bigenitorialità sancito dall’art. 337-ter del Codice civile.
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