Fine della maternal preference?

La Cassazione, con l’ordinanza n. 6078/2026, ha detto una cosa molto semplice: non esiste più alcuna preferenza automatica per la madre quando si decide con chi devono vivere i figli.

In altre parole, il giudice non può partire dall’idea che il collocamento debba andare alla madre solo perché è la madre. Deve valutare caso per caso, guardando alla situazione concreta del minore.

La prima lettura, quella che sta circolando ovunque, è immediata: finalmente i padri sono sullo stesso piano, finalmente finisce un privilegio storico, finalmente le decisioni saranno davvero equilibrate. È la narrazione della “svolta”. Ed è comprensibile, perché tocca un punto che da anni viene percepito come ingiusto.

Il problema è che questa lettura prende la decisione per quello che dice sulla carta, e non per quello che cambia davvero nelle aule di tribunale.

In realtà la preferenza materna non è mai stata una regola scritta.

È stata soprattutto un criterio implicito, che si è formato nel tempo dentro le decisioni quotidiane dei giudici, dentro il modo in cui si leggono i fatti, dentro le relazioni dei servizi sociali e le consulenze tecniche. E questi meccanismi non spariranno solo perché la Cassazione oggi li nega a livello formale.

Quando un giudice decide il collocamento di un minore, non si limita a dire “madre o padre”. Guarda chi è stato il genitore di riferimento fino a quel momento, chi ha gestito la quotidianità, chi ha costruito il legame più stabile. In teoria è un criterio neutro. In pratica, nella maggior parte dei casi, porta nello stesso punto di arrivo: la madre.

Non perché il giudice applichi una preferenza dichiarata, ma perché la realtà familiare che gli viene rappresentata è già sbilanciata in quel senso. E quella realtà viene descritta perfettamente nel processo: dalle allegazioni delle parti, dalle relazioni dei servizi, dalle CTU, dai documenti prodotti. È lì che si gioca la partita, molto prima di poter sfoggiare una citazione della Cassazione.

Gli avvocati lo sanno bene. Questa ordinanza verrà usata in modo diverso a seconda del lato in cui ci si trova. Il padre la userà per dire: non esiste più alcuna corsia preferenziale, quindi il collocamento deve essere valutato davvero in concreto. La madre, molto più semplicemente, sposterà il piano: non dirà più “sono la madre”, dirà “sono io che ho sempre seguito i figli, sono io il riferimento quotidiano”. Il risultato, spesso, sarà identico.

E anche quando il padre è presente, attivo, adeguato, il criterio della continuità pesa più di qualsiasi affermazione di principio. Il giudice difficilmente cambia un assetto già consolidato, soprattutto se i figli sono piccoli, soprattutto se il conflitto è alto. In questi casi, la parità teorica si scontra con una scelta molto concreta: non destabilizzare. La madre è tuttora considerata figura di riferimento principale, anche se nessuna sentenza lo ammetterà più esplicitamente.

Questo è il punto che la lettura entusiastica ignora. La Cassazione elimina una scorciatoia formale, ma lascia intatti i criteri che, nella pratica, portano agli stessi esiti. E quei criteri sono difficili da scalfire, perché si presentano come neutri, ragionevoli, orientati al benessere del minore.

C’è poi un altro aspetto, meno visibile ma decisivo.

Chi riesce a costruire prima, nel processo, l’immagine di sé come genitore “centrale”, parte in vantaggio. Non è una questione di diritto astratto, ma di narrazione concreta: chi accompagna i figli a scuola, chi parla con i medici, chi organizza le giornate. Se questa immagine si consolida in capo alla madre, diventa poi molto difficile rovesciarla con un richiamo alla parità.

Alla fine, il confronto tra il piano formale e quello reale è netto. Sul piano formale, la preferenza materna non esiste più. Sul piano reale, esiste ancora sotto altre forme, più difficili da attaccare perché non si dichiarano mai.

E allora la conseguenza è piuttosto semplice, anche se poco rassicurante: non basta che una regola venga eliminata perché cambi davvero il risultato. Perché il punto non è più la regola, ma il modo in cui le decisioni vengono costruite prima ancora che il giudice le scriva.

 

Separarsi e divorziare a Roma Avvocato diritto di famiglia Roma

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Avv. Piergiorgio Rinaldi
Avv. Piergiorgio Rinaldi
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