Abitazione familiare dell’ex: e se l’assegnatario compie delle migliorie?
a cura della dott.ssa Tiziana Galletti.
Abitazione coniugale e migliorie dopo la separazione
Il titolo pone l’attenzione sulle migliorie degli immobili dei separati, argomento oggetto di domande frequentemente rivolte dai clienti.
Poniamo infatti il caso che in caso di separazione o divorzio, l’abitazione sia stata data in assegnazione al genitorecollocatario della prole.
In questo specifico caso, le spese per la ristrutturazione della casa coniugale di proprietà del coniuge non assegnatario, sono rimborsabili?
E’ la separazione a fare la differenza?
La giurisprudenza più recente esclude l’esistenza di un diritto del coniuge non proprietario del bene ad ottenere un’indennità per i lavori decisi in prima persona e eseguiti a proprie cure e spese.
Le opere per le quali si può chiedere il rimborso sono secondo una giurisprudenza ormai nota (Cassazione Civ., Sez. I, sentenza n. 10942 del 27.5.2015), quelle “finalizzate a rendere più confacente alle esigenze della famiglia l’abitazione messa a disposizione” ma solo nel caso in cui l’immobile sia adibito a casa comune. Quindi, solo in costanza di matrimonio (ndr).
Le spese sostenute da un coniuge separato, non devono ritenersi compiute per il soddisfacimento dei bisogni familiari ma dei propri bisogni personali. Non essendo possibile trovare “riparo” nemmeno nel principio di contribuzione di cui all’art. 143 c.c., non sussiste alcun diritto al rimborso.
Probabilmente si tratta di una interpretazione troppo radicale, poichè la prole viene comunque avvantaggiata da un ambiente più confortevole e soprattutto si deve considerare che l’immobile subisce un aumento di valore.
Tuttavia, una spesa non concordata non si rimborsa.
Esiste un’interpretazione differente?
Invero, secondo altra giurisprudenza, nel caso in cui tali esborsi abbiano aumentato il valore patrimoniale dell’immobile, può profilarsi l’ipotesi di un indennizzo -quindi, non un rimborso totale- a carico del coniuge che abbia unilateralmente commissionato i lavori.
Tuttavia, i casi vanno valutati singolarmente e considerando soprattutto l’esistenza della ragionevole opportunità dei lavori stessi (si pensi ad una ristrutturazione di un impianto idrico prossimo a guastarsi).
Aspetti fiscali
In merito alla questione fiscale della detraibilità, l’Agenzia delle Entrate già con la circolare n. 121/E del 1198 e la n. 50/E del 2002, attualmente aggiornata al 14 giugno 2017, afferma l’esistenza di un diritto alla detrazione per il coniuge separato assegnatario di un immobile di proprietà esclusiva dell’ex.
E’ importante sapere che per fruire della detrazione è necessaria l’evidenza contabile dei pagamenti, e quindi che questi ultimi siano effettuati con bonifico bancario o postale, in modo che risultino:
Causale del versamento (per le ristrutturazioni: Interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16 bis del Tuir, DPR 917/1986)
Codice fiscale del soggetto che sostiene la spesa e beneficiario della detrazione
Codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
Dott.ssa Tiziana Galletti
Dott.ssa Tiziana Galletti, esperta in problematiche fiscali della Famiglia
Abitazione familiare dell’ex: e se l’assegnatario compie delle migliorie?
a cura della dott.ssa Tiziana Galletti.
Abitazione coniugale e migliorie dopo la separazione
Il titolo pone l’attenzione sulle migliorie degli immobili dei separati, argomento oggetto di domande frequentemente rivolte dai clienti.
Poniamo infatti il caso che in caso di separazione o divorzio, l’abitazione sia stata data in assegnazione al genitore collocatario della prole.
In questo specifico caso, le spese per la ristrutturazione della casa coniugale di proprietà del coniuge non assegnatario, sono rimborsabili?
E’ la separazione a fare la differenza?
La giurisprudenza più recente esclude l’esistenza di un diritto del coniuge non proprietario del bene ad ottenere un’indennità per i lavori decisi in prima persona e eseguiti a proprie cure e spese.
Le opere per le quali si può chiedere il rimborso sono secondo una giurisprudenza ormai nota (Cassazione Civ., Sez. I, sentenza n. 10942 del 27.5.2015), quelle “finalizzate a rendere più confacente alle esigenze della famiglia l’abitazione messa a disposizione” ma solo nel caso in cui l’immobile sia adibito a casa comune. Quindi, solo in costanza di matrimonio (ndr).
Le spese sostenute da un coniuge separato, non devono ritenersi compiute per il soddisfacimento dei bisogni familiari ma dei propri bisogni personali. Non essendo possibile trovare “riparo” nemmeno nel principio di contribuzione di cui all’art. 143 c.c., non sussiste alcun diritto al rimborso.
Probabilmente si tratta di una interpretazione troppo radicale, poichè la prole viene comunque avvantaggiata da un ambiente più confortevole e soprattutto si deve considerare che l’immobile subisce un aumento di valore.
Tuttavia, una spesa non concordata non si rimborsa.
Esiste un’interpretazione differente?
Invero, secondo altra giurisprudenza, nel caso in cui tali esborsi abbiano aumentato il valore patrimoniale dell’immobile, può profilarsi l’ipotesi di un indennizzo -quindi, non un rimborso totale- a carico del coniuge che abbia unilateralmente commissionato i lavori.
Tuttavia, i casi vanno valutati singolarmente e considerando soprattutto l’esistenza della ragionevole opportunità dei lavori stessi (si pensi ad una ristrutturazione di un impianto idrico prossimo a guastarsi).
Aspetti fiscali
In merito alla questione fiscale della detraibilità, l’Agenzia delle Entrate già con la circolare n. 121/E del 1198 e la n. 50/E del 2002, attualmente aggiornata al 14 giugno 2017, afferma l’esistenza di un diritto alla detrazione per il coniuge separato assegnatario di un immobile di proprietà esclusiva dell’ex.
E’ importante sapere che per fruire della detrazione è necessaria l’evidenza contabile dei pagamenti, e quindi che questi ultimi siano effettuati con bonifico bancario o postale, in modo che risultino:
Dott.ssa Tiziana Galletti
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