Limiti della alienazione parentale nel 2026 (Cass. Ord. 9691/2026)

Quando la CTU diventa ideologia: i limiti della “alienazione parentale” nei tribunali

Ci sono procedimenti familiari nei quali, a un certo punto, il conflitto smette di essere raccontato attraverso i fatti e comincia a essere spiegato attraverso etichette.

Il figlio rifiuta un genitore. La relazione si deteriora. Gli incontri saltano. Le accuse reciproche diventano assolute. Ed è proprio lì che, spesso, compare una formula apparentemente rassicurante: alienazione parentale.

Per anni quella espressione è entrata nelle aule giudiziarie quasi come una scorciatoia interpretativa. In alcuni casi è stata utilizzata con prudenza. In altri, invece, è diventata una categoria capace di assorbire tutto: il rifiuto del minore, il conflitto familiare, perfino le paure e le ambivalenze dei figli.

La giurisprudenza più recente ha però definito i limiti della “alienazione parentale”

Con l’ordinanza n. 9691 del 2022, la Prima Sezione della Corte di Cassazione ha ribadito un principio che, nel 2026, continua ancora a rappresentare il punto fermo della materia: i provvedimenti sull’affidamento dei minori non possono fondarsi su teorie prive di validazione scientifica, come la PAS intesa quale sindrome autonoma.

Non è una questione terminologica. È un problema di metodo.

La Corte non ha negato che possano esistere comportamenti manipolativi o dinamiche familiari gravemente disfunzionali. Sarebbe difficile sostenere il contrario nelle aule dei tribunali. Esistono genitori che ostacolano i rapporti con l’altro genitore, che influenzano il figlio, che costruiscono narrazioni ostili, che trasformano il minore in uno strumento del conflitto.

Ma una cosa è accertare fatti concreti. Un’altra è trasformare quei fatti in una diagnosi pseudo-scientifica capace di spiegare automaticamente qualsiasi rifiuto relazionale.

Ed è proprio qui che la decisione della Cassazione continua ad avere un peso enorme nella pratica quotidiana. Perché nei procedimenti familiari la consulenza tecnica d’ufficio tende spesso a occupare uno spazio molto più ampio di quello teoricamente previsto dal processo civile.

Formalmente la CTU non è una prova. Serve ad aiutare il giudice nella valutazione tecnica di fatti già emersi. Nella realtà processuale, soprattutto nelle cause sull’affidamento, la consulenza finisce frequentemente per orientare l’intero impianto decisionale.

Il rischio nasce quando il consulente smette di descrivere comportamenti osservabili e inizia invece a interpretare il conflitto attraverso categorie ideologiche.

Accade più spesso di quanto si pensi.

Relazioni piene di formule generiche. Valutazioni psicologiche costruite su impressioni. Richiami impliciti alla PAS pur senza nominarla espressamente. Conclusioni drastiche fondate su concetti vaghi come “madre simbiotica”, “genitore fusionale”, “dinamica alienante”, senza una reale ricostruzione analitica dei fatti.

In questi casi il problema non è soltanto scientifico. È processuale.

Perché una decisione che incide sulla vita di un minore deve poggiare su circostanze verificabili, contestabili e comprensibili. Non su formule elastiche che rischiano di trasformarsi in verità autosufficienti.

La Cassazione, in sostanza, ha imposto un criterio molto semplice: il giudice deve guardare ai comportamenti concreti.

Non all’etichetta.

Questo significa che, se un genitore ostacola sistematicamente i rapporti con l’altro, il tribunale può e deve intervenire. Ma deve spiegare quali condotte siano state accertate, con quali prove, con quali ricadute sul minore.

Deve emergere il fatto storico.

Per esempio:
un genitore che impedisce gli incontri;
che denigra costantemente l’altro davanti al figlio;
che coinvolge il minore nel contenzioso;
che induce paura;
che altera le comunicazioni;
che ostacola i percorsi terapeutici;
che non rispetta i provvedimenti giudiziari.

Questi sono fatti.

Diverso è affermare, in modo quasi automatico, che il rifiuto del minore costituisca di per sé manifestazione di una sindrome alienante.

Perché il rifiuto di un genitore può avere origini molto diverse. Può derivare da condizionamenti. Ma può anche nascere da conflitti reali, da fragilità relazionali, da errori educativi, da esperienze negative o semplicemente dall’intensità patologica della separazione.

La semplificazione diagnostica è pericolosa proprio perché elimina la complessità.

Ed è qui che la metodologia della CTU diventa decisiva.

Nel 2026, una consulenza tecnicamente solida dovrebbe avere caratteristiche molto precise: descrizione rigorosa delle fonti, distinzione tra fatti osservati e interpretazioni, verifica delle dichiarazioni delle parti, attenzione alla temporalità degli eventi, metodologia esplicitata e controllabile.

Soprattutto, il consulente dovrebbe evitare di trasformare il proprio ruolo in quello di arbitro morale della famiglia.

In molte consulenze, invece, il linguaggio tradisce una presa di posizione ideologica. Alcuni elaborati finiscono per dividere il sistema familiare in un genitore “sano” e uno “patologico”, con ricostruzioni estremamente assertive ma scarsamente verificabili.

Il problema è che, una volta introdotta questa chiave di lettura nel processo, tutto rischia di essere reinterpretato in modo coerente con quella premessa iniziale.

Anche il comportamento del minore. Anche il suo disagio. Anche la sua paura.

La giurisprudenza più attenta continua invece a ricordare che il minore non può essere trattato come il terreno di applicazione di una teoria.

E infatti, parallelamente al ridimensionamento della PAS come categoria diagnostica, si è sviluppata una crescente attenzione verso la qualità metodologica delle consulenze.

Oggi le contestazioni più efficaci non sono quelle ideologiche o astratte. Sono quelle tecniche.

Si contesta il metodo.

Si verifica:
se gli incontri siano stati verbalizzati correttamente;
se le dichiarazioni del minore siano state riportate integralmente;
se il consulente abbia distinto fatti e deduzioni;
se vi siano riferimenti scientifici seri;
se siano state considerate ipotesi alternative;
se il percorso valutativo sia realmente verificabile.

Molte CTU fragili crollano proprio lì.

Non perché il fenomeno del condizionamento del minore venga negato. Ma perché non basta evocarlo. Occorre dimostrarlo.

Questo cambia profondamente anche la strategia processuale.

Nel passato, una parte del contenzioso familiare si è giocata sulla ricerca dell’etichetta diagnostica più forte. Oggi il terreno si è spostato sulla prova concreta dei comportamenti.

Chi invoca dinamiche manipolative deve allegare fatti precisi. Non più formule generiche.

Questa evoluzione ha prodotto anche un altro effetto, meno visibile ma importante: ha restituito centralità al ruolo del giudice. Perché il rischio, nei procedimenti altamente conflittuali, è che il magistrato finisca per delegare integralmente alla consulenza la comprensione della famiglia.

La Cassazione ha ricordato invece che la decisione resta giurisdizionale. E che il giudice deve mantenere un controllo critico sulla CTU, verificandone coerenza logica, attendibilità scientifica e aderenza ai fatti emersi nel processo.

In fondo il punto è tutto qui. Le famiglie conflittuali non possono essere spiegate attraverso slogan psicologici. E i figli non possono diventare la conferma vivente di una teoria.

Il diritto di famiglia contemporaneo si muove in un territorio difficile, dove emozioni, sofferenza e conflitto rischiano continuamente di trasformarsi in categorie assolute. Proprio per questo la prudenza metodologica non è un dettaglio tecnico. È una garanzia essenziale.

Perché quando una consulenza sbaglia approccio, il problema non resta confinato nelle pagine di una relazione. Entra nella vita concreta dei minori.

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Avv. Piergiorgio Rinaldi
Avv. Piergiorgio Rinaldi
La realta' della famiglia in crisi richiede conoscenze approfondite ed una dedizione assoluta. Soprattutto, richiede pratica quotidiana e grande passione personale. Per arrivare al migliore accordo.