Normativa semplificata

Modifica dell’assegno di mantenimento alla moglie o al figlio

Modifica dell'assegno di mantenimento alla moglie o al figlio

Per ottenere la modifica dell’assegno di mantenimento alla moglie o al figlio devono ricorrere dei presupposti. La revisione del mantenimento, in alcuni casi, può riguardare anche i figli nati dal vecchio matrimonio se nel frattempo si renda necessaria una riduzione per la nascita di un nuovo figlio. Tuttavia, come chiedere e come ottenere la rettifica dell’assegno di mantenimento? E’ sempre possibile?

Modifica dell’assegno di mantenimento alla moglie o al figlio

L’impoverimento dell’istante

Deve esistere un cambiamento importante nelle condizioni di una delle parti. Ad esempio, il sopravvenuto impoverimento del padre non collocatario è una di queste condizioni, a patto che in giudizio si riesca a provare il cambiamento delle condizioni economiche dell’istante. Tuttavia un rovescio economico, un licenziamento, una riduzione consistente del reddito, debbono essere provate.

E’ per questo che in giudizio occorrerà preferibilmente produrre la prova che ci sia stato un effettivo cambiamento fra il “prima” e il “dopo”. Vale a dire che servirà confrontare le dichiarazioni reddituali degli anni precedenti la separazione e le dichiarazioni degli ultimi tre anni che precedono l’istanza di modifica delle condizioni economiche, affinché sia evidente che fra la condizione attuale e la precedente esiste una differenza concreta e documentabile.

Il consiglio, dunque, è quello di conservare sempre una copia delle dichiarazioni dei redditi più vecchie, perché potrebbero servire oggi o in futuro.

L’arricchimento della controparte

Se il coniuge separato migliora la propria condizione economica, abbiamo di fronte un soggetto meno dipendente da noi, quindi possiamo chiedere la riduzione dell’assegno di mantenimento o addirittura la sua eliminazione. Ciò può capitare quando l’ex apre una fiorente attività oppure quando il figlio trova un buon lavoro.

La nascita di un nuovo figlio

Contrariamente a quanto si pensi, in alcuni casi, rifarsi una famiglia può comportare una modifica dell’assegno di mantenimento alla moglie o al figlio, quindi una sua riduzione.

Il coniuge obbligato che costituisca un nuovo nucleo familiare -anche di fatto- ha nuovi obblighi economici che potrebbero impedirgli di versare le stesse somme di un tempo.

Se quindi per mantenere il nuovo figlio, si rende necessario ridurre l’assegno per il figlio nato da precedente matrimonio, in caso di assoluta mancanza di altre possibilità economiche si può ottenere una riduzione dell’assegno di mantenimento.

Il peggioramento delle condizioni del soggetto alimentato

La modifica dell’assegno di mantenimento non coincide sempre con un abbassamento dell’assegno. Spesso, l’assegno di mantenimento può essere elevato dal giudice, quindi esso può aumentare e noi potremmo essere costretti a pagare di più.

Ciò si verifica quando i bisogni del soggetto alimentato necessariamente aumentino. E’ il caso in cui l’ex perda il lavoro o quando contragga una malattia per la quale servano cure costose.

Le aumentate esigenze dei figli.

Crescendo, i figli hanno esigenze maggiori e questo è un dato di fatto. I giudici sono propensi ad aumentare l’assegno di mantenimento in favore del figlio adolescente, poiché ritengono che le necessità di un giovane siano nettamente superiori a quelle di un bambino. Tali necessità sono da considerarsi anche in relazione alle accresciute esigenze relazionali, sportive, sociali e persino abitative..

Le diminuite esigenze dei figli.

Quando un figlio si rende indipendente grazie al lavoro, le sue esigenze cessano di gravare sul genitore, il quale può chiedere la revoca dell’assegno di mantenimento.

E’ fondamentale che il lavoro del giovane sia stabile (i precari continuano a percepire il mantenimento) e proporzionato al livello d’istruzione, quindi tale da soddisfare le aspettative occupazionali in relazione al titolo di studio conseguito.

Modifica dell'assegno di mantenimento alla moglie o al figlio

Rettifica mantenimento: come si fa.

La normativa di riferimento è l’art. 710 del codice di procedura civile.

Si deve proporre istanza ai sensi di questo articolo per richiedere la modifica delle condizioni del mantenimento al giudice del Tribunale civile preposto alla sezione Famiglia.

Il giudice valuterà se esista un cambiamento, nelle condizioni di una delle parti, tale da giustificare un provvedimento di modifica o di revoca dell’assegno di mantenimento.

Avv. Piergiorgio Rinaldi – avvocato matrimonialista in Roma

Modifica dell'assegno di mantenimento alla moglie o al figlio
Avv. Piergiorgio Rinaldi, esperto in diritto di famiglia

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Avv. Piergiorgio Rinaldi
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La realta' della famiglia in crisi richiede conoscenze approfondite ed una dedizione assoluta. Soprattutto, richiede pratica quotidiana e grande passione personale. Per arrivare al migliore accordo.

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