Il figlio maggiorenne non può rinunciare al mantenimento se non è economicamente autosufficiente. L’ ordinanza Cass. I Civile n. 32529/18.
L’indipendenza economica del figlio
La revoca del mantenimento del maggiorenne si può chiedere, ai sensi dell’art. 710 cpc, in tutti i casi nei quali il giovane abbia raggiunto la propria indipendenza economica.
Per “indipendenza economica” non possiamo intendere, però, il semplice fatto che il figlio stia lavorando. Un lavoro può avere caratteristiche di precarietà che rendano sconsigliabile, nonostante i guadagni momentanei, privare il figlio del mantenimento.
Condizioni per l’indipendenza
Perché si possa iniziare a pensare seriamente ad una richiesta di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio in merito all’assegno corrisposto per il figlio, devono esistere condizioni di stabilità lavorativa che escludano che il contratto di lavoro possa presto cessare riconducendo il giovane ad una condizione di dipendenza dall’aiuto dei genitori.
In molti casi, tuttavia, l’aiuto dei genitori non è desiderato.
Ad esempio, un ragazzo potrebbe sentirsi sufficientemente indipendente e chiedere di rinunciare al contributo per il proprio mantenimento.
Un simile atteggiamento può essere dettato da orgoglio, dal desiderio di non gravare sui genitori o semplicemente dal fatto che ricevere qualcosa quando si ritiene di non averne più bisogno sembra essere una decisione di buon senso.
Proteggere il figlio dalle proprie scelte
Tuttavia, non è detto che il giovane sappia ancora giudicare e scegliere, quando si tratta di denaro.
Alle prime esperienze lavorative, il valore del denaro è ancora sconosciuto. Non si conoscono ancora le vere esigenze di una vita autonoma e si può essere portati a scelte impulsive.
Pertanto, al fine di prevenire alzate di testa, è giusto che il Tribunale confermi la scelta del figlio di rinunciare al contributo per il mantenimento, valutando se il lavoro del giovane presenti realmente caratteristiche di stabilità. L’ ordinanza Cass. I Civile n. 32529/18 va in questa direzione, stabilendo che il Tribunale debba sovrintendere alla rinuncia al mantenimento e valutare se il figlio possegga realmente l’indipendenza che dichiara.
Ne deriva che il maggiorenne, anche se si ritenga indipendente, non può rinunciare al contributo fino a quando non sia il Tribunale a stabilirlo. Pertanto, la cessazione del contributo anche se in buona fede, non è consentita al soggetto tenuto ai versamenti sino alla pronuncia del Giudice.

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