Assegno unico e genitore collocatario
Assegno unico e genitore collocatario: la Cassazione chiarisce quando può essere attribuito interamente a un solo genitore
Assegno unico: spetta sempre al 50% tra i genitori separati?
Una delle questioni che genera più controversie nelle separazioni e nei divorzi riguarda la destinazione dell’assegno unico universale per i figli.
Molti genitori ritengono che, in presenza di affidamento condiviso, l’assegno debba essere automaticamente ripartito al 50% tra madre e padre. Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha però chiarito che la questione è più complessa e che il giudice può attribuire l’intero assegno al genitore collocatario, anche quando entrambi esercitano la responsabilità genitoriale.
La decisione assume particolare rilievo perché interessa migliaia di famiglie nelle quali i figli sono affidati congiuntamente ma convivono prevalentemente con uno dei due genitori.
Cosa prevede la legge sull’assegno unico
L’assegno unico universale è disciplinato dal D.Lgs. n. 230 del 2021.
La misura è stata introdotta con una duplice finalità: semplificare il sistema delle prestazioni economiche a favore dei figli e rafforzare gli strumenti di sostegno alla natalità e alla genitorialità.
L’articolo 6 del decreto prevede che il beneficio possa essere erogato in pari misura tra i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale.
In caso di affidamento esclusivo, la legge stabilisce espressamente che l’assegno spetti al genitore affidatario, salvo diverso accordo.
La norma, tuttavia, non disciplina in modo espresso l’ipotesi più frequente nella pratica giudiziaria, cioè quella dell’affidamento condiviso con collocamento prevalente presso uno dei genitori.
Proprio su questo punto è intervenuta la Corte di Cassazione.
La decisione della Cassazione
Con una importante ordinanza del 2025, la Suprema Corte ha affermato che l’articolo 6 del D.Lgs. 230/2021 regola principalmente il rapporto tra i genitori e l’ente erogatore della prestazione.
Secondo la Cassazione, tale disposizione non limita il potere del giudice della famiglia di adottare soluzioni differenti quando deve disciplinare concretamente i rapporti economici relativi ai figli minori.
In altre parole, il giudice conserva la facoltà di valutare caso per caso quale sia la soluzione più conforme all’interesse del minore.
Di conseguenza, anche in presenza di affidamento condiviso, può essere disposto che l’intero assegno unico venga percepito dal genitore collocatario.
Chi è il genitore collocatario
Per comprendere la portata della decisione è necessario distinguere tra affidamento e collocamento.
L’affidamento condiviso riguarda l’esercizio della responsabilità genitoriale e rappresenta oggi il modello ordinario previsto dall’ordinamento.
Il collocamento, invece, individua il genitore presso il quale il figlio vive prevalentemente.
Nella maggior parte dei procedimenti di separazione e divorzio il minore trascorre tempi significativi con entrambi i genitori, ma mantiene una residenza prevalente presso uno di essi.
È proprio questo genitore che viene normalmente definito collocatario.
Perché la Cassazione valorizza il collocamento prevalente
La Suprema Corte ha posto l’attenzione sulla concreta gestione quotidiana del minore.
Secondo i giudici, il genitore collocatario è generalmente quello che affronta in via immediata e continuativa le esigenze ordinarie del figlio.
Si tratta delle spese e delle necessità che emergono quotidianamente: alimentazione, trasporti, materiale scolastico, attività sportive, cure ordinarie e organizzazione della vita domestica.
In questa prospettiva, attribuire l’intero assegno unico al genitore convivente con il minore può risultare maggiormente coerente con la funzione stessa della prestazione.
La Corte richiama infatti la finalità pubblicistica dell’assegno, che deve essere utilizzato nell’esclusivo interesse dei figli.
L’assegno unico non è automaticamente del collocatario
La sentenza non introduce però alcuna regola automatica.
Questo è probabilmente l’aspetto più importante da comprendere.
La Cassazione non ha affermato che l’assegno unico debba sempre essere attribuito integralmente al genitore collocatario.
Ha invece riconosciuto che il giudice può adottare tale soluzione quando la ritenga più aderente all’interesse concreto del minore.
Resta quindi possibile anche una diversa regolamentazione.
In presenza di tempi di permanenza sostanzialmente paritari, di un mantenimento diretto effettivamente condiviso o di particolari accordi tra i genitori, il giudice potrebbe continuare a disporre la ripartizione dell’assegno in quote uguali.
La valutazione rimane strettamente legata alle caratteristiche del singolo caso.
Quali conseguenze per i genitori separati
La decisione della Cassazione avrà inevitabilmente un impatto significativo sul contenzioso familiare.
I genitori collocatari potranno richiamare questo precedente per sostenere la richiesta di attribuzione integrale dell’assegno unico.
Dall’altro lato, il genitore non collocatario potrà contestare tale richiesta dimostrando un concreto coinvolgimento nella gestione quotidiana del figlio, una distribuzione equilibrata dei tempi di permanenza o l’esistenza di modalità di mantenimento che giustifichino una diversa soluzione.
La sentenza non elimina quindi il conflitto potenziale, ma fornisce ai tribunali un criterio interpretativo più chiaro.
Conclusioni
La recente pronuncia della Corte di Cassazione rappresenta uno dei più importanti interventi giurisprudenziali in materia di assegno unico universale e genitori separati.
Il principio affermato può essere sintetizzato in modo semplice: l’articolo 6 del D.Lgs. 230/2021 non impedisce al giudice di attribuire l’intero assegno unico al genitore collocatario, anche in presenza di affidamento condiviso.
La decisione valorizza l’interesse concreto del minore e riconosce il ruolo del genitore che provvede quotidianamente ai suoi bisogni.
Non si tratta però di una regola assoluta. Ogni situazione dovrà essere valutata singolarmente dal giudice, tenendo conto dell’organizzazione familiare, dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore e delle modalità effettive di mantenimento.
Per questo motivo, nei procedimenti di separazione, divorzio o regolamentazione della responsabilità genitoriale, la questione dell’assegno unico dovrà essere affrontata con particolare attenzione, evitando automatismi e valorizzando gli elementi concreti del caso.
FAQ – Assegno unico e genitori separati
L’assegno unico spetta sempre al 50% tra i genitori separati?
No. Sebbene l’art. 6 del D.Lgs. n. 230/2021 preveda normalmente l’erogazione dell’assegno unico in pari misura tra i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, la giurisprudenza ha chiarito che il giudice della famiglia può disporre una diversa attribuzione quando ciò risulti maggiormente conforme all’interesse del minore.
Il giudice può attribuire l’intero assegno unico al genitore collocatario?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, l’intero assegno unico può essere attribuito al genitore presso il quale il figlio vive prevalentemente, qualora tale soluzione sia ritenuta più adeguata a garantire la copertura delle esigenze quotidiane del minore.
Affidamento condiviso e collocamento prevalente sono la stessa cosa?
No. L’affidamento condiviso riguarda le decisioni relative alla responsabilità genitoriale, che continuano a essere esercitate da entrambi i genitori. Il collocamento prevalente individua invece il genitore presso il quale il figlio vive abitualmente.
Il genitore non collocatario perde automaticamente il diritto all’assegno unico?
No. Non esiste alcun automatismo. Il giudice deve valutare le caratteristiche concrete del caso, i tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore e le modalità effettive di mantenimento.
Se i figli trascorrono tempi simili con entrambi i genitori, l’assegno unico può essere diviso al 50%?
Sì. Quando la gestione del minore e le spese ordinarie risultano sostanzialmente condivise, il giudice può confermare la ripartizione paritaria dell’assegno unico tra i genitori.
L’assegno unico sostituisce l’assegno di mantenimento?
No. L’assegno unico universale è una prestazione pubblica erogata dallo Stato a sostegno dei figli. Esso non sostituisce automaticamente l’assegno di mantenimento disposto dal giudice, che continua a essere determinato in base alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze del minore.
È possibile modificare la ripartizione dell’assegno unico dopo la separazione?
Sì. Se cambiano le condizioni di fatto, come i tempi di permanenza dei figli o l’organizzazione della vita familiare, ciascun genitore può chiedere una revisione delle modalità di attribuzione dell’assegno unico.
L’assegno unico appartiene al genitore che lo riceve?
No. La funzione dell’assegno unico è esclusivamente quella di contribuire al mantenimento, all’educazione e alla crescita dei figli. Le somme devono essere utilizzate nell’interesse del minore e non costituiscono una disponibilità personale del genitore beneficiario.
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