DIFFERENZA TRA SEPARAZIONE CONSENSUALE E GIUDIZIALE

Ove sussista accordo tra i coniugi sui diritti patrimoniali, sul mantenimento del coniuge e della prole, sulle modalità di visita e di mantenimento dei figli, sulla assegnazione della casa coniugale, non vi è motivo di instaurare un procedimento contenzioso e i coniugi possono depositare un unico ricorso congiunto peraltro con la facoltà di farsi assistere da un unico legale o addirittura senza quest’ultimo.

All’udienza fissata, i coniugi compaiono personalmente per il tentativo obbligatorio di conciliazione. In questa sede, il presidente del tribunale può adottare autonomamente eventuali provvedimenti necessari e urgenti in favore della prole o del coniuge debole.

Il termine per poter richiedere il divorzio decorre dal giorno di questa prima udienza.

Nei giorni successivi il Tribunale emetterà il decreto di omologazione, così determinando di diritto la separazione.

Le condizioni stabilite in sede di separazione potranno comunque essere modificate o revocate qualora intervengano fatti nuovi che mutino la situazione di uno dei coniugi o il rapporto con i figli.

Alla separazione giudiziale si ricorre quando non c’è accordo tra i coniugi sulle tematiche relative al mantenimento, all’affidamento e al mantenimento della prole, alla casa coniugale, alle questioni patrimoniali.

Solo in caso di separazione giudiziale è possibile richiedere l’addebito della separazione, e nel caso in cui l’addebito sia riconosciuto a carico di uno dei coniugi, questi perderà il diritto ad ottenere l’assegno di mantenimento e i diritti successori.

Qualora si inizi una separazione giudiziale questa, anche in corso di causa, può essere trasformata in separazione consensuale. Non può invece accadere il contrario: in questo caso dovrà ripartirsi da zero con un nuovo ricorso.

In sede di prima udienza, come per la consensuale, il Presidente può adottare le misure necessarie ed urgenti in favore della prole e/o di un coniuge debole.

È pure riconosciuta la possibilità di dichiarare la separazione tra i coniugi già in occasione della prima udienza con sentenza non definitiva, lasciando che il procedimento prosegua per i residuali aspetti (solitamente si tratta dei soli aspetti economici).

Nella maggior parte dei casi si potrà richiedere addirittura il divorzio, molto prima dell’emissione della sentenza definitiva che disciplinerà i rapporti tra marito e moglie.

In quest’ultima fase, un esperto avvocato divorzista, fa decisamente la differenza. Specie in una grande città come Roma, i tempi del procedimento possono essere ridotti al minimo con un buon accordo mirato in corso di causa.

 

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Avv. Piergiorgio Rinaldi
Avv. Piergiorgio Rinaldi
La realta' della famiglia in crisi richiede conoscenze approfondite ed una dedizione assoluta. Soprattutto, richiede pratica quotidiana e grande passione personale. Per arrivare al migliore accordo.

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