Andare via di casa prima di aver firmato la separazione è abbandono?

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Si può abbandonare la casa prima di separarsi? Esiste l’abbandono del tetto coniugale?

Un quesito molto spesso rivolto all’avvocato riguarda le conseguenze dell’allontanamento di uno dei coniugi dall’abitazione coniugale prima di una formale separazione.

Un tempo, tale comportamento assumeva una rilevanza addirittura penalistica, configurando il reato del c.d. “abbandono del tetto coniugale“.

Tale reato non è più previsto dal codice penale, ciononostante, abbandonare l’abitazione lasciando in condizione di abbandono morale e materiale il coniuge e la prole è motivo di addebito della separazione ed è penalmente rilevante (art. 570 c.p. “violazione degli obblighi di assistenza”)

Occorre tener conto di questi aspetti quando per ragioni di opportunità i coniugi scelgono di porre in essere la cosiddetta separazione di fatto (marito e moglie vivono insieme o in dimore diverse, spesso frequentando altri partners, ma ognuno disinteressandosi dell’altro e cessando ogni forma di assistenza), che non ha valore giuridico ma può rivelarsi successivamente e ove gestita con leggerezza, un facile appiglio per una richiesta di addebito.

Solamente una condizione di pericolo e di intollerabilità del rapporto ormai conclamata può giustificare l’abbandono della casa famigliare prima della separazione. In tal caso, la dimostrazione dell’impossibilità di proseguire la coabitazione civilmente, eviterà una pronuncia di addebito.

 

Successivamente alla separazione, come funziona l’assegnazione della casa?

Nel caso non vi siano figli, solitamente l’assegnazione della casa è oggetto di libero accordo. Spesso viene venduta.

Nel caso in cui uno dei coniugi abbia diritto agli alimenti per mancanza di lavoro e non abbia la possibilità di procurarsi una abitazione, quest’ultima gli è solitamente assegnata. Naturalmente, fino a quando le condizioni non migliorino e consentano una revisione delle condizioni contenute nel verbale di separazione.

Le cose cambiano in presenza di figli.

Nonostante l’affidamento dei figli sia condiviso, solitamente l’affidatario prevalente (cioè il genitore presso il quale i minori prevalentemente e stabilmente vivranno) sarà uno solo. Ciò, per ragioni che risiedono nell’esigenza preminente di fornire ai figli dei riferimenti sociali routinari e poco movimentati.

L’abitazione familiare viene quindi di regola assegnata al genitore presso il quale i figli sono collocati prevalentemente.

L’interesse della prole, in pratica, viene a prevalere sugli interessi economici dei genitori. In particolare inciderà sulla sfera economica del genitore non assegnatario, il quale non sarà esonerato dalle spese per l’affitto o per il mutuo.

Il diritto all’assegnazione della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare, o inizi una convivenza more uxorio, o contragga nuovo matrimonio.

E il mutuo o l’affitto?

Il coniuge che è costretto ad abbandonare l’abitazione coniugale  deve corrispondere la metà del mutuo, poichè, un giorno, la proprietà della casa gli spetterà per il 50%.

Se la coppia viveva in locazione, chi esce di casa corrisponderà il 50% dell’affitto a titolo di contributo ordinario.

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Avv. Piergiorgio Rinaldi
Avv. Piergiorgio Rinaldi
La realta' della famiglia in crisi richiede conoscenze approfondite ed una dedizione assoluta. Soprattutto, richiede pratica quotidiana e grande passione personale. Per arrivare al migliore accordo.

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