Quando i genitori non riescono a scegliere per i figli
Cosa accade quando fra i genitori sia in atto un contrasto circa una scelta da operare?
Una situazione del genere è tutt’altro che rara, e coinvolge sia i genitori che hanno avuto una separazione sia le coppie non separate.
Vale a dire che chiunque, anche chi non sia in costanza di separazione, può avere difficoltà a trovare un accordo in relazione ad una scelta che investa i figli.
In questi casi, allora, cosa si deve fare?
Come dirimere il conflitto
Quando non si riesce a dirimere un conflitto che riguardi una scelta da effettuare in favore dei figli, può essere utile iniziare a considerare l’intervento di un terzo soggetto.
In base all’art. 316 c.c., per i casi in cui la famiglia sia ancora unita e non sia stata esperita alcuna separazione, “ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei”. Il giudice, quindi, investito della scelta, dirimerà la questione applicando la scelta ritenuta più meritevole.
Ma se il contrasto permane?
Quando nessuna delle scelte prospettate riesca a raggiungere lo scopo di pacificare la coppia, il giudice può attribuire ad uno solo dei coniugi il potere di stabilire quale sia la soluzione più adatta a garantire l’interesse del figlio. Naturalmente, una simile soluzione può acuire una crisi già in corso. Tuttavia, la finalità della norma in esame non è solamente quella di garantire al figlio la scelta più idonea, ma soprattutto quella di conservare l’unità del nucleo familiare.
E se c’è una separazione in corso?
Se il contrasto sopraggiunge durante una separazione già in corso, l’ideale sarebbe che l’avvocato cercasse di pacificare i propri clienti prospettando una soluzione convincente. Tuttavia, non è sempre possibile.
Quando l’avvocato fallisce, subentra il Tribunale su ricorso da adottarsi ai sensi dell’art. 709-ter c.p.c.
Con questo tipo di azione, che costituisce una vera e propria controversia giudiziale, il legale chiede al giudice di prendere una decisione in luogo dei genitori e di indicar loro i criteri cui attenersi per applicare i provvedimenti.
Avv. Piergiorgio Rinaldi – avvocato matrimonialista in Roma
Avv. Piergiorgio Rinaldi, esperto in diritto di famiglia
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Avv. Piergiorgio Rinaldi
La realta' della famiglia in crisi richiede conoscenze approfondite ed una dedizione assoluta. Soprattutto, richiede pratica quotidiana e grande passione personale. Per arrivare al migliore accordo.
Quando i genitori non riescono a scegliere per i figli
Cosa accade quando fra i genitori sia in atto un contrasto circa una scelta da operare?
Una situazione del genere è tutt’altro che rara, e coinvolge sia i genitori che hanno avuto una separazione sia le coppie non separate.
Vale a dire che chiunque, anche chi non sia in costanza di separazione, può avere difficoltà a trovare un accordo in relazione ad una scelta che investa i figli.
In questi casi, allora, cosa si deve fare?
Come dirimere il conflitto
Quando non si riesce a dirimere un conflitto che riguardi una scelta da effettuare in favore dei figli, può essere utile iniziare a considerare l’intervento di un terzo soggetto.
In base all’art. 316 c.c., per i casi in cui la famiglia sia ancora unita e non sia stata esperita alcuna separazione, “ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei”. Il giudice, quindi, investito della scelta, dirimerà la questione applicando la scelta ritenuta più meritevole.
Ma se il contrasto permane?
Quando nessuna delle scelte prospettate riesca a raggiungere lo scopo di pacificare la coppia, il giudice può attribuire ad uno solo dei coniugi il potere di stabilire quale sia la soluzione più adatta a garantire l’interesse del figlio. Naturalmente, una simile soluzione può acuire una crisi già in corso. Tuttavia, la finalità della norma in esame non è solamente quella di garantire al figlio la scelta più idonea, ma soprattutto quella di conservare l’unità del nucleo familiare.
E se c’è una separazione in corso?
Se il contrasto sopraggiunge durante una separazione già in corso, l’ideale sarebbe che l’avvocato cercasse di pacificare i propri clienti prospettando una soluzione convincente. Tuttavia, non è sempre possibile.
Quando l’avvocato fallisce, subentra il Tribunale su ricorso da adottarsi ai sensi dell’art. 709-ter c.p.c.
Con questo tipo di azione, che costituisce una vera e propria controversia giudiziale, il legale chiede al giudice di prendere una decisione in luogo dei genitori e di indicar loro i criteri cui attenersi per applicare i provvedimenti.
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