E’ possibile celebrare il matrimonio senza pubblicazioni? In presenza di un imminente pericolo di vita di uno dei nubendi o di cause gravissime è consentito celebrare un matrimonio senza pubblicazioni, quindi omettendo alcune delle fasi preliminari che lo precedono.
A seguire, i casi in cui è consentito il matrimonio senza pubblicazioni.
Pericolo di vita (art. 101 C.C.)
L’ufficiale dello stato civile del luogo può celebrare il matrimonio senza pubblicazioni in caso di imminente pericolo di vita di uno dei nubendi. I nubendi devono giurare che non esistono tra loro impedimenti non suscettibili di dispensa. Inoltre, l’ufficiale dello stato civile dichiara nell’atto di matrimonio il modo con cui ha accertato l’imminente pericolo di vita.
Il matrimonio celebrato senza che sussista l’imminente pericolo di vita di uno degli sposi, è valido, salvo che non sia dichiarato nullo per una delle cause previste dalla legge (Cass. 24 gennaio 1967 n. 216).
L’irregolarità della celebrazione comporta però le sanzioni pecuniarie amministrative.
Se il matrimonio in imminente pericolo di vita di uno degli sposi è contratto durante un viaggio marittimo o aereo, soggiace alla disciplina del codice della navigazione: esso pertanto può essere celebrato dal comandante e deve essere trascritto sul giornale di rotta.
Cause gravissime (art. 100 c. 2 cc.)
Il tribunale, in presenza di cause gravissime, può autorizzare l’omissione delle pubblicazioni. I motivi non devono necessariamente essere fondati sull’urgenza di celebrare le nozze. Essi generalmente derivano dalla necessità di tutelare la riservatezza degli sposi (come nel caso in cui uno di essi sia sottoposto a misure di protezione previste per i familiari di collaboratori di giustizia).
I nubendi presentano congiuntamente istanza al tribunale competente (ossia il tribunale in cui uno o entrambi hanno la residenza) che decide con decreto non impugnabile emesso in camera consiglio.
I nubendi devono dichiarare inoltre davanti al cancelliere e sotto la propria responsabilità che non esistono impedimenti alla celebrazione del matrimonio.
Il cancelliere deve far precedere alla dichiarazione la lettura degli articoli del Codice civile relativi agli impedimenti (arti. 85-89 c.c.) e ammonire gli sposi sull’importanza della loro attestazione e sulla gravità delle possibili conseguenze (ari 100 c. 3 c.c.).
Se il tribunale autorizza l’omissione della pubblicazione, i nubendi devono presentare all’ufficiale di stato civile copia autentica del provvedimento autorizzatorio.
Avv. P. Rinaldi, Cassazionista, esperto in diritto di Famiglia
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Avv. Piergiorgio Rinaldi
La realta' della famiglia in crisi richiede conoscenze approfondite ed una dedizione assoluta. Soprattutto, richiede pratica quotidiana e grande passione personale. Per arrivare al migliore accordo.
E’ possibile celebrare il matrimonio senza pubblicazioni? In presenza di un imminente pericolo di vita di uno dei nubendi o di cause gravissime è consentito celebrare un matrimonio senza pubblicazioni, quindi omettendo alcune delle fasi preliminari che lo precedono.
A seguire, i casi in cui è consentito il matrimonio senza pubblicazioni.
Pericolo di vita (art. 101 C.C.)
L’ufficiale dello stato civile del luogo può celebrare il matrimonio senza pubblicazioni in caso di imminente pericolo di vita di uno dei nubendi. I nubendi devono giurare che non esistono tra loro impedimenti non suscettibili di dispensa. Inoltre, l’ufficiale dello stato civile dichiara nell’atto di matrimonio il modo con cui ha accertato l’imminente pericolo di vita.
Il matrimonio celebrato senza che sussista l’imminente pericolo di vita di uno degli sposi, è valido, salvo che non sia dichiarato nullo per una delle cause previste dalla legge (Cass. 24 gennaio 1967 n. 216).
L’irregolarità della celebrazione comporta però le sanzioni pecuniarie amministrative.
Se il matrimonio in imminente pericolo di vita di uno degli sposi è contratto durante un viaggio marittimo o aereo, soggiace alla disciplina del codice della navigazione: esso pertanto può essere celebrato dal comandante e deve essere trascritto sul giornale di rotta.
Cause gravissime (art. 100 c. 2 cc.)
Il tribunale, in presenza di cause gravissime, può autorizzare l’omissione delle pubblicazioni. I motivi non devono necessariamente essere fondati sull’urgenza di celebrare le nozze. Essi generalmente derivano dalla necessità di tutelare la riservatezza degli sposi (come nel caso in cui uno di essi sia sottoposto a misure di protezione previste per i familiari di collaboratori di giustizia).
I nubendi presentano congiuntamente istanza al tribunale competente (ossia il tribunale in cui uno o entrambi hanno la residenza) che decide con decreto non impugnabile emesso in camera consiglio.
I nubendi devono dichiarare inoltre davanti al cancelliere e sotto la propria responsabilità che non esistono impedimenti alla celebrazione del matrimonio.
Il cancelliere deve far precedere alla dichiarazione la lettura degli articoli del Codice civile relativi agli impedimenti (arti. 85-89 c.c.) e ammonire gli sposi sull’importanza della loro attestazione e sulla gravità delle possibili conseguenze (ari 100 c. 3 c.c.).
Se il tribunale autorizza l’omissione della pubblicazione, i nubendi devono presentare all’ufficiale di stato civile copia autentica del provvedimento autorizzatorio.
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