Nuovo compagno nella casa coniugale

Nuovo compagno nella casa coniugale

Dopo la separazione, la moglie assegnataria può trasferire il nuovo compagno nella casa coniugale? In caso di mutuo cointestato, il marito può impedire che il nuovo compagno della moglie si trasferisca nella casa coniugale?

E’ possibile che il nuovo compagno vada a convivere con l’ex moglie nella casa coniugale assegnata a quest’ultima? In presenza di figli, c’è bisogno dell’autorizzazione del marito?

 

Nuovo compagno nella casa coniugale

Con la separazione viene meno l’obbligo di fedeltà nascente dal matrimonio, quindi è perfettamente consentito che i coniugi frequentino nuovi partners. In alcuni casi, può capitare che la moglie, assegnataria della casa coniugale in quanto collocataria della prole, trasferisca il nuovo compagno nella casa coniugale.

Ovviamente, la creazione di una nuova famiglia di fatto può generare problemi qualora ci siano dei figli.

Il primo problema è di natura puramente personale e riguarda il rapporto interno fra i coniugi, fra i quali potrebbe verificarsi un conflitto in grado di rompere gli equilibri faticosamente creatisi. Un secondo problema è di tipo pratico: in caso di nuova convivenza, la moglie dovrebbe restituire la casa e consentire il collocamento della prole con il padre? Quest’ultima è una questione che viene sollevato soprattutto quando la casa assegnata è di proprietà del marito o è gravata da un mutuo cointestato. Un terzo problema è costituito certamente dall’opportunità di mettere in contatto i figli con una nuova figura maschile. Il problema è sentito con particolare partecipazione quando la nuova convivenza avvenga a ridosso della separazione. In alcuni casi, infatti, queste convivenze vengono poste in essere subito dopo l’omologazione con discutibile tempismo.

Dobbiamo chiarire che, nonostante la delicatezza di certe tematiche, non è necessaria alcuna autorizzazione del marito alla convivenza dei figli con il nuovo compagno della moglie.

 

Conseguenze sull’assegnazione della casa

La nuova convivenza e il trasferimento del nuovo compagno nella casa coniugale non determinano conseguenze sull’assegnazione della casa coniugale, a meno che non intervenga una decisione del Tribunale che trasferisca il collocamento della prole in favore del marito. Nessuna conseguenza neanche in caso di immobile di proprietà esclusiva del marito o in caso di mutuo cointestato. La casa, infatti, “segue” la prole ed è assegnata al coniuge presso il quale i figli siano prevalentemente collocati.

Affinchè la casa “torni” al marito, deve verificarsi quindi una modifica nell’assetto del collocamento.

 

Se la nuova convivenza turba i figli minori

Una nuova convivenza, specie nei casi di trasferimento del nuovo compagno nella casa coniugale, può turbare i figli minori. In questo caso, lo stress causato da una presenza indesiderata può incidere sul lato psicofisico e interferire con un sano sviluppo socio-emozionale. Se la nuova convivenza genera questo tipo di conseguenze, può determinare lo spostamento del collocamento in capo al padre. Ove il collocamento della prole si trasferisca dalla madre al padre, anche l’assegnazione della casa coniugale subirà la stessa sorte. Se, invece, non dovessero verificarsi comprovate compromissioni del benessere dei figli, la nuova convivenza non comporterà alcuna conseguenza sul piano del collocamento della prole e dell’assegnazione della casa.

 

Conseguenze sull’assegno di mantenimento

La nuova convivenza può determinare una riduzione dell’assegno di mantenimento eventualmente riconosciuto in favore della moglie.

Se la convivenza è stabile, la moglie beneficerà certamente del reddito del nuovo compagno, e migliorerà le proprie condizioni economiche generali. Ciò permetterà al marito di fare ricorso per ottenere una riduzione dell’assegno di mantenimento o persino la sua revoca.

Il contributo economico in favore dei figli resterà invece invariato.

 

Separarsi e divorziare a Roma Avvocato diritto di famiglia Roma

Avv. P. Rinaldi, Cassazionista, esperto in diritto di Famiglia

 

 

 

 

 

 

 

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Avv. Piergiorgio Rinaldi
Avv. Piergiorgio Rinaldi
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