Mantenimento e nuova relazione

Mantenimento e nuova relazione

Viene meno il diritto all’assegno di mantenimento in caso di nuova relazione more uxorio?

La nuova relazione incide sul mantenimento

Dopo la separazione o dopo il divorzio, una nuova convivenza more uxorio influisce sul diritto a percepire l’assegno di mantenimento da parte del coniuge separato / divorziato.

La Cassazione ha stabilito che una nuova convivenza che abbia i caratteri della stabilità affettiva e della condivisione di un progetto familiare a lungo termine, fa venir meno l’obbligo al mantenimento derivante dal legame precedente e quindi fa decadere dal diritto di percepire il mantenimento.

Al di fuori dell’ipotesi della relazione more uxorio, si colloca la semplice coabitazione sporadica o per un breve periodo (es. una vacanza o una prova di convivenza con un nuovo partner), che non ha i caratteri della relazione affettiva stabile e quindi non giustifica la revoca dell’assegno di mantenimento.

Bisogna fare attenzione: non si può elliminare l’assegno di mantenimento improvvisamente, ma ci vuole l’autorizzazione del Tribunale che stabilisca la modifica delle condizioni economiche di separazione o di divorzio (con ricorso ai sensi dell’art. 710 cpc).

Mancanza di norme in materia

In realtà, non esiste nessuna normativa che affermi che l’assegno di mantenimento si perda a causa di una nuova relazione. L’unica norma sulla perdita dell’assegno di mantenimento è contenuta nella legge sul divorzio, la L. 898/1970, che all’art. 5 co 10 prevede che l’assegno di mantenimento non sia più dovuto in caso di passaggio a nuove nozze. Oggi, tuttavia, quest’ultimo principio si estende a ogni relazione con carattere di stabilità.

Il fatto che l’assegno di mantenimento venga meno per via di una nuova relazione stabile è quindi frutto di una lenta ma costante elaborazione giurisprudenziale sulla quale hanno influito sentenze di merito e diverse pronunce della Corte di Cassazione. Oggi, questo orientamento è considerato quindi definitivamente consolidato.

 

Una vecchia sentenza

Probabilmente, la sentenza più significativa in questa materia è la Cass. Civ. n. 11975/2003, che nonostante abbia quasi vent’anni è quella che meglio rappresenta il principio. Secondo questa storica sentenza, una nuova convivenza che abbia carattere di stabilità, recide ogni rapporto con il precedente matrimonio (fatto salvo l’obbligo di mantenere i figli, ovviamente).

La famiglia di fatto, quindi, interrompe ogni legame con la precedente famiglia di diritto.

Tale interruzione è irreversibile, pertanto non si riacquisterà il diritto agli alimenti in caso di “rottura” del nuovo legame.

 

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Avv. Piergiorgio Rinaldi, esperto in diritto di famiglia

 

 

 

 

 

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Avv. Piergiorgio Rinaldi
Avv. Piergiorgio Rinaldi
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