La madre che sceglie di impedire al padre non collocatario di vedere i bambini commette un reato.
Con la sentenza n. 51960 del 2018, la Cassazione ha stabilito che impedire all’altro genitore di vedere i i bambini configura il reato di sottrazione di minore. Il reato comporta la reclusione fino a tre anni.
Impedire di vedere i bambini è reato
Il reato è previsto dall’art. 574 del codice penale. L’articolo prevede che sia punito con la reclusione da uno a tre anni chi sottragga un minore di 14 anni a chi ne abbia la responsabilità genitoriale.
L’articolo si applica anche al genitore collocatario. Anche se sono sempre più frequenti i casi di affido condiviso con collocamento alternato, ancora resiste il vecchio modello nel quale, dopo la separazione, il figlio sia posto a vivere prevalentemente con un solo genitore, con facoltà, per l’altro, di frequentare il bambino nei tempi stabiliti dal giudice.
Il collocamento paritario è in ogni caso sempre meno raro, e si assiste a un cambiamento molto positivo in tal senso. Ciononostante, il vecchio schema con collocamento prevalente presso un solo genitore resiste fortemente e le leggi che favoriscono il collocamento con tempi paritari faticano ad affermarsi nella pratica.
A ciò, si aggiunga che spesso esistono atteggiamenti all’interno della coppia che rendono ancor più difficile la frequentazione tra i figli e il genitore non collocatario.
Un atteggiamento frequente è quello della madre che impedisca la frequentazione asserendo che “il bambino ha detto che non lo vuole vedere” oppure che “il figlio non ha tempo perché deve studiare”: il repertorio delle scuse è sterminato.
Altre ipotesi di intervento
Se il genitore collocatario insiste nell’impedire all’altro genitore di vedere i bambini, si può ipotizzare anche un altro reato, previsto dall’art. 388 del codice penale. L’articolo punisce chi disattende i provvedimenti dell’autorità giudiziaria, con la reclusione fino a tre anni o una multa. Se quindi il giudice, in sede di separazione, ha stabilito precisi turni di frequentazione fra genitori e figli, impedire di vedere i bambini secondo questa turnazione è reato.
Dovremmo tuttavia considerare che spesso è più valido ed efficace il ricorso a strumenti di tipo civilistico, come un’istanza ai sensi dell’art. 709 ter cpc, che può comportare l’ammonimento dell’ex e una serie di altre conseguenze, compresa la condanna all’esborso di una forte somma di denaro.
Author Profile

- La realta' della famiglia in crisi richiede conoscenze approfondite ed una dedizione assoluta. Soprattutto, richiede pratica quotidiana e grande passione personale. Per arrivare al migliore accordo.