Impedire di vedere il figlio comporta un risarcimento. Il collocamento prevalente infatti non è solo un diritto, bensì una responsabilità che il genitore collocatario deve esercitare evitando condotte ostruzionistiche.
Impedire di vedere il figlio
Secondo la Cassazione, impedire che l’altro genitore possa vedere e frequentare regolarmente il figlio, configura una violazione che espone al risarcimento nei confronti del figlio stesso, privato della presenza importante dell’altro genitore.
A stabilirlo
è la Cassazione, con la recentissima ordinanza n. 13400/2019 che ha rigettato
il ricorso di una madre che aveva consentito al marito di frequentare due sole
volte la figlia in oltre un anno e mezzo.
Impedire di vedere il figlio: risarcimento
Effettivamente,
la vicenda mette in luce una lesione al diritto alla bigenitorialità, vale a
dire al principio che governa l’interno nuovo diritto della Famiglia.
Di fronte
alla lesione del diritto alla bigenitorialità, che è un diritto del figlio
ancor più che dei genitori, la Cassazione ha condannato il genitore
inadempiente a risarcire il figlio per la somma di euro 5000, a ristoro della
sofferenza patita dal giovane a causa della forte conflittualità sofferta a
causa degli strascichi della separazione.
La moglie, aveva
infatti sostenuto che fosse il figlio a non voler vedere il padre, tuttavia,
tale tesi difensiva è risultata non solo difficilissima da provare, ma è stata
considerata assolutamente insufficiente per giustificare la privazione
affettiva causata al minore.
L’approccio errato: invocare la PAS
E’ la classica
tecnica difensiva del non-collocatario che si ritenga vittima di una lesione al
diritto di avere una regolare frequentazione con la prole. Ed è la strada più
costosa ed incerta. In primo luogo perché la PAS non è sempre riconosciuta come
una sindrome rilevante in giudizio, e secondariamente perché nel migliore dei
casi richiede una costosa CTU.
Molto più
semplice invocare la lesione dei diritti nascenti dalle disposizioni del
giudice civile emanate in sede presidenziale in fase di separazione,
utilizzando l’art. 709 ter cpc, come nel caso dell’ordinanza di cui abbaiamo
riportato brevemente l’estratto.
Avv. Piergiorgio Rinaldi | avvocato matrimonialista in Roma
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Avv. Piergiorgio Rinaldi
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La realta' della famiglia in crisi richiede conoscenze approfondite ed una dedizione assoluta. Soprattutto, richiede pratica quotidiana e grande passione personale. Per arrivare al migliore accordo.
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Impedire di vedere il figlio comporta un risarcimento. Il collocamento prevalente infatti non è solo un diritto, bensì una responsabilità che il genitore collocatario deve esercitare evitando condotte ostruzionistiche.
Impedire di vedere il figlio
Secondo la Cassazione, impedire che l’altro genitore possa vedere e frequentare regolarmente il figlio, configura una violazione che espone al risarcimento nei confronti del figlio stesso, privato della presenza importante dell’altro genitore.
A stabilirlo è la Cassazione, con la recentissima ordinanza n. 13400/2019 che ha rigettato il ricorso di una madre che aveva consentito al marito di frequentare due sole volte la figlia in oltre un anno e mezzo.
Impedire di vedere il figlio: risarcimento
Effettivamente, la vicenda mette in luce una lesione al diritto alla bigenitorialità, vale a dire al principio che governa l’interno nuovo diritto della Famiglia.
Di fronte alla lesione del diritto alla bigenitorialità, che è un diritto del figlio ancor più che dei genitori, la Cassazione ha condannato il genitore inadempiente a risarcire il figlio per la somma di euro 5000, a ristoro della sofferenza patita dal giovane a causa della forte conflittualità sofferta a causa degli strascichi della separazione.
La moglie, aveva infatti sostenuto che fosse il figlio a non voler vedere il padre, tuttavia, tale tesi difensiva è risultata non solo difficilissima da provare, ma è stata considerata assolutamente insufficiente per giustificare la privazione affettiva causata al minore.
L’approccio errato: invocare la PAS
E’ la classica tecnica difensiva del non-collocatario che si ritenga vittima di una lesione al diritto di avere una regolare frequentazione con la prole. Ed è la strada più costosa ed incerta. In primo luogo perché la PAS non è sempre riconosciuta come una sindrome rilevante in giudizio, e secondariamente perché nel migliore dei casi richiede una costosa CTU.
Molto più semplice invocare la lesione dei diritti nascenti dalle disposizioni del giudice civile emanate in sede presidenziale in fase di separazione, utilizzando l’art. 709 ter cpc, come nel caso dell’ordinanza di cui abbaiamo riportato brevemente l’estratto.
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