Una nuova convivenza stabile lascia inalterato l’assegno divorzile? La nuova sentenza della Cassazione n. 32198 / 2021 e le cattive interpretazioni del web.
Nuova convivenza e assegno divorzile
Si diffondono, sul web, errate interpretazioni della recente sentenza della Cassazione n. 32198/2021. Secondo queste interpretazioni, una nuova convivenza stabile non farebbe più perdere il diritto alla percezione dell’assegno divorzile. Il concetto che trapela è che una nuova convivenza e il mantenimento dell’assegno divorzile siano compatibili, e che esista un nuovo corso giurisprudenziale che riconosce il diritto alla percezione dell’assegno divorzile nonostante una nuova convivenza stabile.
Non è però questa la giusta interpretazione da dare a questa sentenza.
La convivenza e il mantenimento
In generale, la nuova convivenza more uxorio fa cessare il diritto all’assegno di mantenimento. Per giurisprudenza precedente (Cass. Civ. n. 11975/2003), infatti, con la nuova convivenza si recide ogni connessione con il precedente coniuge e pertanto non si può più chiedere o mantenere l’assegno divorzile.
Tuttavia, la sentenza del 2021 riconosce che l’assegno di mantenimento assolve a due differenti funzioni: una funzione assistenziale (se l’ex non ha adeguati mezzi per sostentarsi) e una funzione di compensazione per la perdita di occasioni lavorative che a suo tempo furono rinunciate per prendersi cura della famiglia.
Funzione assistenziale e compensativa
Una convivenza stabile non può ripagare il coniuge economicamente più debole della perdita di occasioni di carriera che si siano verificate per scelta durante il primo matrimonio.
Quel genere di perdita economica può rimanere per l’intero corso della vita, e l’assegno divorzile -in questo caso- deve continuare a coprire il gap economico subìto durante il primo matrimonio.
La nuova sentenza non protegge la quota “assistenziale” dell’assegno divorzile, invece. L’assistenza, se si instaura una nuova convivenza, viene garantita dalla solidità economica che deriva dal nuovo rapporto. Resta, invece, il bisogno di compensare le occasioni lavorative perdute.
In questo senso, chi dimostri di aver subìto tale perdita di chances, può mantenere una parte dell’assegno divorzile.
Come interpretare la nuova sentenza
La sentenza Cass. 32198/2021, quindi, ammette che sia ridotto l’assegno divorzile in caso di nuova relazione stabile more uxorio, lasciando in vita la quota compensativa dell’assegno, che comunque viene ridotto della quota assistenziale.
In caso non si possa tuttavia a dimostrare che durante il matrimonio vi siano state rinunce a occasioni di carriera o che il proprio ruolo nella famiglia abbia pesato sull’inserimento sociale e lavorativo, il diritto all’assegno divorzile si viene integralmente a perdere.
Avv. Piergiorgio Rinaldi, esperto in diritto di famiglia
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Avv. Piergiorgio Rinaldi
La realta' della famiglia in crisi richiede conoscenze approfondite ed una dedizione assoluta. Soprattutto, richiede pratica quotidiana e grande passione personale. Per arrivare al migliore accordo.
Una nuova convivenza stabile lascia inalterato l’assegno divorzile? La nuova sentenza della Cassazione n. 32198 / 2021 e le cattive interpretazioni del web.
Nuova convivenza e assegno divorzile
Si diffondono, sul web, errate interpretazioni della recente sentenza della Cassazione n. 32198/2021. Secondo queste interpretazioni, una nuova convivenza stabile non farebbe più perdere il diritto alla percezione dell’assegno divorzile. Il concetto che trapela è che una nuova convivenza e il mantenimento dell’assegno divorzile siano compatibili, e che esista un nuovo corso giurisprudenziale che riconosce il diritto alla percezione dell’assegno divorzile nonostante una nuova convivenza stabile.
Non è però questa la giusta interpretazione da dare a questa sentenza.
La convivenza e il mantenimento
In generale, la nuova convivenza more uxorio fa cessare il diritto all’assegno di mantenimento. Per giurisprudenza precedente (Cass. Civ. n. 11975/2003), infatti, con la nuova convivenza si recide ogni connessione con il precedente coniuge e pertanto non si può più chiedere o mantenere l’assegno divorzile.
Tuttavia, la sentenza del 2021 riconosce che l’assegno di mantenimento assolve a due differenti funzioni: una funzione assistenziale (se l’ex non ha adeguati mezzi per sostentarsi) e una funzione di compensazione per la perdita di occasioni lavorative che a suo tempo furono rinunciate per prendersi cura della famiglia.
Funzione assistenziale e compensativa
Una convivenza stabile non può ripagare il coniuge economicamente più debole della perdita di occasioni di carriera che si siano verificate per scelta durante il primo matrimonio.
Quel genere di perdita economica può rimanere per l’intero corso della vita, e l’assegno divorzile -in questo caso- deve continuare a coprire il gap economico subìto durante il primo matrimonio.
La nuova sentenza non protegge la quota “assistenziale” dell’assegno divorzile, invece. L’assistenza, se si instaura una nuova convivenza, viene garantita dalla solidità economica che deriva dal nuovo rapporto. Resta, invece, il bisogno di compensare le occasioni lavorative perdute.
In questo senso, chi dimostri di aver subìto tale perdita di chances, può mantenere una parte dell’assegno divorzile.
Come interpretare la nuova sentenza
La sentenza Cass. 32198/2021, quindi, ammette che sia ridotto l’assegno divorzile in caso di nuova relazione stabile more uxorio, lasciando in vita la quota compensativa dell’assegno, che comunque viene ridotto della quota assistenziale.
In caso non si possa tuttavia a dimostrare che durante il matrimonio vi siano state rinunce a occasioni di carriera o che il proprio ruolo nella famiglia abbia pesato sull’inserimento sociale e lavorativo, il diritto all’assegno divorzile si viene integralmente a perdere.
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