Chiamare i Carabinieri per mancata consegna del figlio: serve davvero?

Chiamare i Carabinieri per mancata consegna del figlio serve davvero? Possono leggere il provvedimento del Tribunale e obbligare l’altro genitore a consegnare il bambino?

Siete separati. Il provvedimento del giudice stabilisce che quel pomeriggio vostro figlio debba stare con voi. Arrivate all’appuntamento, ma l’altro genitore si rifiuta di consegnarlo.

La discussione aumenta di tono e, a un certo punto, arriva la frase quasi inevitabile: «Adesso chiamo i Carabinieri».

I Carabinieri possono certamente intervenire quando la situazione lo richiede, ma non sono normalmente l’autorità chiamata a risolvere sul posto una controversia tra genitori sull’interpretazione o sull’attuazione delle modalità di frequentazione stabilite dal giudice.

Chiamare i Carabinieri per mancata consegna del figlio: cosa succede

Quando esiste un provvedimento giudiziario che stabilisce giorni e orari di permanenza del minore presso ciascun genitore, quelle disposizioni devono essere rispettate.

Questo non significa, però, che ogni violazione possa essere immediatamente risolta attraverso l’intervento delle forze dell’ordine.

Se vengono chiamati, i Carabinieri possono verificare la situazione, identificare le persone presenti e intervenire nell’ambito delle proprie competenze, soprattutto quando la discussione rischia di degenerare oppure emergono minacce, violenze o altri fatti potenzialmente rilevanti sul piano penale.

Altra cosa è pretendere che decidano sul posto come debba essere interpretato il provvedimento del giudice.

Il conflitto potrebbe riguardare, ad esempio, l’orario della consegna, il luogo nel quale questa deve avvenire, il recupero di una giornata perduta oppure persino quale dei due genitori abbia diritto a tenere con sé il figlio in una determinata festività.

Queste sono controversie familiari. Non spetta normalmente alla pattuglia intervenuta sostituirsi al giudice e risolverle.

I Carabinieri possono obbligare un genitore a consegnare il figlio?

È questo l’equivoco più frequente.

Un genitore immagina di poter mostrare sul telefono la sentenza o il decreto del Tribunale e ottenere immediatamente la consegna del bambino.

Ma chiamare i Carabinieri per mancata consegna del figlio non costituisce, di per sé, una procedura di esecuzione coattiva del provvedimento.

La disciplina processuale è molto più prudente proprio perché al centro della vicenda esiste un minore.

L’articolo 473-bis.38 del codice di procedura civile disciplina specificamente l’attuazione dei provvedimenti sull’affidamento. Quando occorre dare attuazione a un provvedimento riguardante il minore, è il giudice competente a determinarne le modalità tenendo conto del suo superiore interesse.

La stessa utilizzazione della forza pubblica costituisce una misura eccezionale: deve essere autorizzata dal giudice con provvedimento motivato, soltanto quando risulti assolutamente indispensabile e salvaguardando prioritariamente la salute psicofisica del minore.

Esiste quindi una differenza fondamentale tra l’intervento autonomamente richiesto da un genitore durante una lite e l’impiego della forza pubblica disposto nell’ambito di un procedimento di attuazione.

Se il bambino è presente durante la discussione

C’è poi un problema che spesso viene dimenticato.

Il figlio non dovrebbe diventare l’oggetto materiale della contrapposizione tra gli adulti.

Una discussione davanti al bambino nella quale un genitore pretende la consegna e l’altro la rifiuta, magari alla presenza delle forze dell’ordine, può produrre una situazione particolarmente delicata.

Per questo la disciplina dell’attuazione dei provvedimenti sull’affidamento attribuisce particolare importanza alla tutela psicofisica del minore.

Il problema non è soltanto stabilire quale genitore abbia ragione. Bisogna anche evitare che il modo scelto per far valere quella ragione produca un danno al figlio.

Quando può essere utile

Dire che i Carabinieri non possano normalmente decidere la controversia non significa affermare che il loro intervento sia sempre inutile.

Le situazioni possono essere molto diverse.

Una cosa è un ritardo occasionale di mezz’ora. Altra cosa è il sistematico rifiuto di rispettare il calendario stabilito dal giudice. Ancora diversa è la situazione nella quale durante la mancata consegna si verifichino minacce, aggressioni o comportamenti che facciano temere concretamente per l’incolumità del minore o di uno dei genitori.

In questi ultimi casi l’intervento delle forze dell’ordine può diventare necessario.

Anche la documentazione degli episodi può assumere rilievo nella successiva ricostruzione della vicenda. Occorre però evitare un altro errore: utilizzare sistematicamente le forze dell’ordine come strumento del conflitto familiare.

Non ogni divergenza sull’orario o sulla gestione del figlio deve trasformarsi in un intervento di polizia.

Cosa può fare il giudice

Quando il problema non è occasionale ma si ripete, il luogo nel quale deve essere affrontato è normalmente il procedimento familiare.

L’articolo 473-bis.39 c.p.c. attribuisce al giudice specifici poteri quando si verificano gravi inadempienze oppure comportamenti che arrecano pregiudizio al minore o ostacolano il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento e dell’esercizio della responsabilità genitoriale.

Il giudice può intervenire sui provvedimenti esistenti e, ricorrendone i presupposti, ammonire il genitore inadempiente, stabilire somme dovute per successive violazioni, applicare una sanzione pecuniaria e disporre il risarcimento dei danni.

Il punto fondamentale è quindi la reiterazione e la concreta rilevanza della condotta.

Un singolo episodio e una sistematica attività diretta a impedire il rapporto tra il figlio e l’altro genitore non hanno necessariamente lo stesso peso.

La mancata consegna del figlio può avere conseguenze penali?

Anche qui bisogna evitare automatismi.

Non ogni inosservanza di un orario stabilito dal giudice costituisce automaticamente reato.

L’articolo 388 del codice penale contempla, tra le altre ipotesi, l’elusione dell’esecuzione di un provvedimento del giudice civile concernente l’affidamento dei minori.

La rilevanza penale della condotta deve però essere valutata sulla base delle caratteristiche concrete del comportamento e non può essere dedotta automaticamente da qualsiasi contrasto tra genitori.

Per questo è rischioso utilizzare la minaccia della denuncia come normale strumento di gestione delle modalità di frequentazione.

Chiamare i Carabinieri o rivolgersi al giudice?

La domanda corretta, quindi, non è semplicemente: «Posso chiamare i Carabinieri?».

Naturalmente è possibile chiedere l’intervento delle forze dell’ordine quando esiste una situazione che lo giustifica.

La domanda realmente utile è un’altra: che cosa voglio ottenere?

Se esiste una situazione di pericolo, una minaccia, una violenza o un fatto potenzialmente penalmente rilevante, l’intervento immediato delle forze dell’ordine può essere necessario.

Se invece il problema consiste nel fatto che l’altro genitore non rispetta ripetutamente il calendario di frequentazione, occorre documentare correttamente gli episodi e valutare gli strumenti previsti dal processo familiare.

E se il vero problema è che il provvedimento è ambiguo, incompleto oppure non è più adeguato alla vita del bambino, potrebbe essere necessario chiedere al giudice di precisarlo o modificarlo.

Perché i Carabinieri possono intervenire in una situazione critica.

Ma non possono trasformare il pianerottolo di casa nell’aula nella quale viene risolta una controversia sull’affidamento di vostro figlio.

 

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Avv. Piergiorgio Rinaldi
Avv. Piergiorgio Rinaldi
La realta' della famiglia in crisi richiede conoscenze approfondite ed una dedizione assoluta. Soprattutto, richiede pratica quotidiana e grande passione personale. Per arrivare al migliore accordo.