L’altro genitore non rispetta gli orari: cosa fare con i figli

L’altro genitore non rispetta gli orari: cosa fare quando il figlio torna sempre in ritardo

Sono le otto di sera. Tuo figlio doveva essere riportato alle sette. Telefoni all’altro genitore e scopri che è ancora fuori oppure, peggio, ti senti rispondere che tornerà quando lo riterrà opportuno.

È una situazione molto frequente dopo una separazione. Ed è anche una di quelle nelle quali rabbia e preoccupazione possono facilmente portare a reagire nel modo sbagliato.

Quando l’altro genitore non rispetta gli orari, infatti, bisogna distinguere un normale imprevisto da una vera e propria violazione delle modalità di frequentazione stabilite dal giudice o concordate dai genitori.

Un’ora di ritardo occasionale non ha lo stesso significato di una sistematica inosservanza degli orari. E soprattutto non ogni ritardo giustifica una nuova guerra giudiziaria.

Altro genitore non rispetta gli orari: un ritardo non è sempre una violazione grave

Il primo errore è considerare ogni ritardo come un illecito.

Nella vita quotidiana possono verificarsi traffico, imprevisti, problemi di lavoro o semplicemente una cattiva organizzazione. Se il ritardo è occasionale, viene comunicato tempestivamente e rimane contenuto, difficilmente sarà sufficiente, da solo, a giustificare un intervento del giudice.

La situazione cambia quando gli orari vengono ignorati abitualmente.

Immaginiamo che il provvedimento preveda la riconsegna del figlio alle 19.00 e che il minore venga riportato quasi sistematicamente alle 21.00 o alle 22.00. Oppure che un genitore comunichi all’altro di non sentirsi vincolato agli orari stabiliti.

A quel punto non siamo più necessariamente davanti a un semplice imprevisto: può emergere un comportamento reiterato che interferisce con le modalità di affidamento e con l’organizzazione della vita del minore e dell’altro genitore.

È questa distinzione che deve essere ricostruita prima di decidere come intervenire.

Se l’altro genitore non rispetta gli orari, cosa bisogna documentare?

In questi casi la prima cosa utile non è moltiplicare telefonate e discussioni.

È documentare i fatti.

Dire davanti a un giudice che “l’altro genitore non rispetta mai gli orari” ha un valore molto diverso dal poter ricostruire una sequenza precisa di episodi.

È quindi opportuno conservare i messaggi e annotare le date, l’orario previsto per la riconsegna, quello effettivo, l’eventuale preavviso ricevuto e la spiegazione fornita.

Ancora più significativa può essere una comunicazione nella quale l’altro genitore dichiari espressamente di non voler rispettare il calendario.

La questione centrale, infatti, non è dimostrare che una sera il figlio sia arrivato quarantacinque minuti dopo. È dimostrare, quando effettivamente esiste, la sistematicità di una condotta.

Cosa prevede l’art. 473-bis.39 c.p.c.

Oggi lo strumento processuale principale è contenuto nell’art. 473-bis.39 c.p.c.

La norma interviene in presenza di gravi inadempienze o di comportamenti che arrechino pregiudizio al minore oppure ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento e dell’esercizio della responsabilità genitoriale. Il giudice può anche modificare i provvedimenti in vigore.

Ma la disposizione prevede strumenti ulteriori.

Il giudice può ammonire il genitore inadempiente e può stabilire, ai sensi dell’art. 614-bis c.p.c., una somma di denaro dovuta per ogni futura violazione o inosservanza, oppure per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento. Può inoltre applicare una sanzione amministrativa pecuniaria da 75 a 5.000 euro e, ricorrendone i presupposti, condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni in favore dell’altro genitore o del minore.

Il punto è importante: la legge non considera quindi irrilevante l’inosservanza delle modalità concrete stabilite per l’affidamento.

Ciò non significa, però, che queste conseguenze scattino automaticamente per qualsiasi ritardo.

Cosa dice la Cassazione

Anche la giurisprudenza ha progressivamente rafforzato gli strumenti destinati a garantire l’effettività dei provvedimenti riguardanti i figli.

La Cassazione, ordinanza n. 29690 del 19 novembre 2024, ha chiarito che le misure di coercizione indiretta dell’art. 614-bis c.p.c. possono riguardare i provvedimenti relativi alla responsabilità genitoriale, all’affidamento, al collocamento e alla regolamentazione dei rapporti tra genitori e figli. La pronuncia riguarda il sistema precedente all’introduzione dell’attuale art. 473-bis.39, ma è particolarmente significativa per comprendere la funzione di questi strumenti.

Già Cass. n. 26352/2022 aveva riconosciuto, nel precedente sistema dell’art. 709-ter c.p.c., la possibilità di affiancare alle misure previste per l’inadempimento una coercizione indiretta ex art. 614-bis c.p.c., in quel caso di fronte a condotte che impedivano sistematicamente il rapporto padre-figlia.

Va però ricordata una distinzione importante. Cass. n. 6471/2020 ha escluso che il genitore non collocatario possa essere costretto mediante astreinte ad esercitare il proprio diritto-dovere di visita: altra cosa è invece tutelare l’esercizio del rapporto genitore-figlio contro le condotte dell’altro genitore che lo ostacolino.

Quando l’altro genitore non rispetta gli orari si può tornare dal giudice?

Sì, quando la situazione assume caratteristiche tali da rendere necessario un intervento.

L’art. 473-bis.38 c.p.c. disciplina oggi l’attuazione dei provvedimenti sull’affidamento del minore e consente al giudice di determinare concretamente le modalità dell’attuazione, adottando i provvedimenti opportuni nell’interesse superiore del minore. Se esiste già un procedimento sulla responsabilità genitoriale, la competenza spetta al giudice di quel procedimento; negli altri casi la norma individua il giudice competente secondo i criteri espressamente previsti.

L’art. 473-bis.39 completa questo sistema per le inadempienze e violazioni. Se non è già pendente un procedimento, dopo il correttivo del 2024 la domanda si propone nelle forme dell’art. 473-bis.12 c.p.c.

Non occorre quindi necessariamente aspettare che il comportamento degeneri indefinitamente.

Quando conviene intervenire?

La domanda corretta, allora, non è semplicemente: “È arrivato in ritardo, posso denunciarlo?”

Occorre domandarsi che tipo di comportamento abbiamo davanti.

Un ritardo occasionale, spiegato e ragionevole appartiene normalmente alla fisiologia della vita familiare. Ritardi frequenti, mancati avvisi, riconsegne di molte ore successive a quelle previste o l’esplicita volontà di ignorare le prescrizioni del giudice possono invece delineare una situazione completamente diversa.

Prima di intraprendere qualsiasi iniziativa è quindi utile ricostruire con precisione gli episodi e verificare il contenuto del provvedimento o dell’accordo che disciplina i tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore.

La differenza tra una lite fra ex e un problema giuridicamente rilevante, molto spesso, non sta nel singolo ritardo. Sta nella condotta che quel ritardo, insieme agli altri, permette di dimostrare.

 

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Avv. Piergiorgio Rinaldi
Avv. Piergiorgio Rinaldi
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