Mantenimento figlio maggiorenne e pagamento diretto: posso pagare direttamente a lui?
Quando compie 18 anni posso versare il mantenimento al figlio maggiorenne con un pagamento diretto?
«Mio figlio ha compiuto 18 anni. Posso finalmente versare il mantenimento direttamente a lui invece che alla madre?»
È una domanda molto frequente dopo una separazione o un divorzio. E il ragionamento del genitore obbligato, almeno a prima vista, sembra perfettamente logico: se il mantenimento serve al figlio e il figlio è ormai maggiorenne, perché continuare a versare l’assegno all’altro genitore?
Il problema è che il compimento dei diciotto anni, da solo, non modifica automaticamente il provvedimento che regola il mantenimento.
Se esiste già un titolo giudiziale che stabilisce che l’assegno debba essere corrisposto alla madre o al padre convivente con il figlio, il genitore obbligato non può semplicemente decidere di cambiare destinatario del pagamento.
La questione è stata affrontata più volte dalla Corte di Cassazione e può avere conseguenze economiche rilevanti per chi modifica unilateralmente le modalità di pagamento.
Cosa prevede l’art. 337-septies c.c.
La norma fondamentale è l’art. 337-septies del codice civile.
La disposizione stabilisce che il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti il pagamento di un assegno periodico e precisa che tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto.
La formulazione può indurre in errore.
Si potrebbe pensare che dal giorno del diciottesimo compleanno il genitore obbligato sia automaticamente autorizzato a versare l’assegno direttamente al figlio.
Non è così.
La norma disciplina il potere del giudice di stabilire le modalità di corresponsione dell’assegno. Non attribuisce invece al genitore obbligato il potere di modificare unilateralmente un precedente provvedimento giudiziario.
La distinzione è essenziale.
Se la sentenza di separazione, di divorzio o il provvedimento che ha regolamentato i rapporti tra genitori non coniugati stabilisce che una determinata somma debba essere versata all’altro genitore, quel titolo continua a produrre i propri effetti anche dopo il raggiungimento della maggiore età del figlio, finché non intervenga una modifica nelle forme previste dall’ordinamento.
Cosa dice la Cassazione
Su questo punto la Corte di Cassazione ha assunto una posizione particolarmente chiara.
Con l’ordinanza n. 34100 del 12 novembre 2021, la Prima Sezione civile ha affermato che il genitore obbligato al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l’altro genitore non può pretendere, in mancanza della relativa domanda del figlio, di adempiere direttamente nei confronti di quest’ultimo.
Il principio non nasce, peraltro, nel 2021.
Già Cass. civ., sez. I, n. 25300 dell’11 novembre 2013 aveva escluso che potesse essere disposto il versamento diretto al figlio maggiorenne in assenza di una sua specifica domanda.
La ragione è processuale ma, nello stesso tempo, sostanziale.
Il figlio maggiorenne non economicamente indipendente e il genitore con il quale continua a convivere possono essere titolari di posizioni autonome e concorrenti rispetto al mantenimento.
Il raggiungimento della maggiore età non determina quindi automaticamente la perdita della legittimazione del genitore convivente.
Mantenimento figlio maggiorenne: pagamento diretto e diritto del genitore convivente
Questo è probabilmente il punto più controintuitivo.
Il denaro serve certamente al mantenimento del figlio, ma ciò non significa che il genitore con il quale il ragazzo continua a vivere diventi, al compimento dei diciotto anni, un soggetto estraneo al rapporto economico.
Molto spesso è proprio quel genitore a continuare a sostenere concretamente il costo dell’abitazione, delle utenze, dell’alimentazione e delle normali necessità quotidiane del figlio.
La Cassazione ha quindi elaborato il principio della legittimazione concorrente.
Cass. n. 17380/2020 ha chiarito che la legittimazione del genitore convivente si fonda sulla continuità dei doveri che egli continua materialmente ad assolvere, mentre quella del figlio maggiorenne deriva direttamente dalla titolarità del diritto al mantenimento.
Il principio è stato confermato molto recentemente da Cass. civ., sez. I, ord. 4 giugno 2026, n. 17797: la legittimazione del genitore convivente concorre con quella del figlio maggiorenne e quest’ultimo non deve necessariamente partecipare al giudizio promosso dal genitore con il quale continua a vivere.
Essere diventati maggiorenni, dunque, non significa automaticamente diventare gli unici soggetti legittimati a ricevere materialmente l’assegno.
Mantenimento figlio maggiorenne pagamento diretto: il rischio di pagare due volte
La questione diventa particolarmente delicata quando il genitore obbligato decide autonomamente di interrompere i bonifici all’ex coniuge e iniziare a versare le stesse somme direttamente al figlio.
Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 9700 del 13 aprile 2021 ha affrontato proprio una situazione di questo tipo.
Il padre sosteneva di avere regolarmente adempiuto all’obbligo di mantenimento perché, dopo la maggiore età del figlio, aveva iniziato a versare direttamente a lui le somme dovute.
La Cassazione ha però chiarito un principio fondamentale: quando un provvedimento giudiziario individua debitore e creditore dell’obbligazione di mantenimento, il genitore obbligato non può autonomamente sostituire il soggetto destinatario del pagamento.
Neppure un accordo successivo tra i soggetti interessati è automaticamente idoneo a modificare il titolo giudiziale.
La conseguenza pratica può essere particolarmente pesante.
Il genitore può essere convinto di avere regolarmente mantenuto il figlio e trovarsi successivamente esposto a una richiesta di pagamento fondata sul titolo originario.
Il principio è stato applicato anche dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 9050 del 17 giugno 2025, pronunciata nell’ambito di un’opposizione all’esecuzione: il pagamento diretto al figlio maggiorenne non costituisce una facoltà che l’obbligato possa esercitare unilateralmente in sostituzione delle modalità previste dal titolo.
Mantenimento figlio maggiorenne e pagamento diretto: basta l’accordo con la madre?
Anche questo aspetto richiede cautela.
Cass. n. 9700/2021 ha distinto l’eventuale indicazione del figlio quale soggetto materialmente autorizzato a ricevere il pagamento, ai sensi dell’art. 1188 c.c., dalla vera e propria sostituzione del creditore individuato dal titolo.
Sono situazioni giuridicamente differenti.
Proprio per questo, affidarsi a intese informali, messaggi WhatsApp o semplici accordi verbali può essere rischioso quando esiste un provvedimento giudiziario che stabilisce espressamente modalità e destinatario dell’assegno.
La strada più sicura è adeguare formalmente la regolamentazione alla nuova situazione.
Come si modifica il provvedimento
Se il figlio è diventato maggiorenne e vi sono le condizioni perché il mantenimento venga corrisposto direttamente a lui, occorre intervenire sulla regolamentazione esistente nelle forme consentite dalla legge.
Non basta quindi modificare l’IBAN utilizzato per il bonifico.
Occorre verificare il contenuto esatto del titolo vigente, la situazione del figlio, la sua eventuale convivenza con uno dei genitori e soprattutto la posizione che lo stesso figlio maggiorenne intende assumere.
La domanda del figlio assume particolare importanza proprio alla luce di Cass. n. 34100/2021, secondo cui l’attribuzione diretta dell’assegno non può prescindere dal principio della domanda sancito dall’art. 99 c.p.c.
L’indipendenza economica
C’è poi una questione diversa, che non deve essere confusa con quella del destinatario dell’assegno.
Il compimento dei diciotto anni non determina automaticamente neppure la cessazione del mantenimento.
L’art. 337-septies c.c. fa infatti riferimento ai figli maggiorenni «non indipendenti economicamente».
Ciò non significa, però, che il mantenimento debba necessariamente proseguire senza limiti.
Cass. n. 17183/2020 ha affermato che, con il crescere dell’età, deve essere valutato sempre più rigorosamente il percorso formativo e professionale del figlio e il suo concreto impegno per raggiungere l’autonomia economica.
Occorre quindi distinguere due domande completamente diverse.
Una cosa è chiedersi se il figlio abbia ancora diritto al mantenimento.
Altra cosa è stabilire a chi debba essere materialmente versato l’assegno quando tale diritto continua a sussistere.
Mantenimento figlio maggiorenne: cosa fare dopo i 18 anni
Il diciottesimo compleanno del figlio non cancella né riscrive automaticamente la precedente decisione del giudice.
Se il provvedimento stabilisce che l’assegno debba essere versato al genitore convivente, interrompere quei pagamenti e iniziare spontaneamente a versarli al figlio può creare un problema molto più serio di quello che si voleva risolvere.
Prima di cambiare modalità di pagamento occorre verificare il titolo vigente e, quando necessario, ottenere la modifica della regolamentazione.
La maggiore età cambia la posizione giuridica del figlio e gli attribuisce la possibilità di far valere direttamente il proprio diritto.
Ma non consente al genitore obbligato di riscrivere unilateralmente un provvedimento giudiziario.
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