Separazione: se la riconciliazione fallisce

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Dopo la separazione, i coniugi si riconciliano e tornano a vivere insieme ma la riconciliazione fallisce dopo poco tempo. C’è bisogno di una nuova separazione, quando la riconciliazione fallisce?

La riconciliazione

In un altro post abbiamo chiarito che la riconciliazione si può formalizzare attraverso una dichiarazione resa innanzi all’ufficiale di stato civile del comune nel quale è stato celebrato il matrimonio oppure del comune nel quale il matrimonio è stato trascritto (art. 63 co 1 lett. g DPR 396 del 2000).

L’ufficiale di stato civile, dopo aver ricevuto le parti e aver raccolto le loro dichiarazioni, prende atto e provvede ad annotare la dichiarazione a margine dell’atto di matrimonio. L’ufficiale di stato civile provvede anche a inserire notizia della riconciliazione negli appositi archivi informatici.

Effetti della riconciliazione

Cosa cambia con la riconciliazione? Gli effetti della riconciliazione consistono nella ripresa di tutti i diritti e doveri connessi al matrimonio. Cessa, naturalmente, anche l’obbligo di versare l’assegno di mantenimento, per via della ripresa della convivenza.

Quanto al regime patrimoniale? Se i coniugi erano in regime di comunione dei beni, la comunione si ricostituisce ma da questa restano esclusi i beni acquistati da ciascun coniuge nel periodo in cui vigeva lo stato di separazione (Cass. 11418 / 1998).

Se la riconciliazione fallisce

Spesso i buoni propositi non si concludono felicemente, e la riconciliazione può dare nuovamente origine a un rapporto deteriorato. Se la riconciliazione fallisce, è necessario proporre una nuova istanza di separazione coniugale di fronte al giudice competente. La precedente separazione, infatti, ha perso la propria efficacia per via della ricostituzione della famiglia.

Un nuovo passaggio per il Tribunale è pertanto necessario. Non è infatti detto che la disciplina del mantenimento e dell’affido dei minori non necessiti di una nuova e diversa regolamentazione, quindi il giudice deve esaminare nuovamente il caso (Cass. 4748 / 1999).

Tuttavia, nel corso del procedimento, si potranno prendere in esame solamente i fatti realizzatisi dopo la riconciliazione.

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Avv. Piergiorgio Rinaldi, esperto in diritto di famiglia

 

 

 

 

 

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Avv. Piergiorgio Rinaldi
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