Decorrenza del Mantenimento

Decorrenza dell' assegno di mantenimento

Decorrenza del mantenimento: il coniuge è obbligato a corrispondere l’assegno di mantenimento dalla data della sentenza di separazione personale o dalla data della domanda?

Decorrenza del mantenimento

La dottrina e la giurisprudenza stabiliscono che il coniuge sia obbligato al mantenimento dalla data della domanda, vale a dire dalla data di deposito del ricorso in tribunale.

Ciò in analogia con quanto stabilito in materia di alimenti dall’art. 445 cod. civ., poichè il diritto dell’alimentando non può essere pregiudicato dal tempo necessario a far valere la sua richiesta in giudizio (Cass. n. 113/2003).

Quindi, l’assegno di mantenimento va corrisposto con decorrenza dalla data della domanda e non -invece- dalla data del deposito della sentenza che definisce il giudizio di separazione personale.

La decorrenza è regolata in questo modo anche quando la sentenza non sancisca espressamente la retroattività dell’assegno.

 

Riduzione assegno in appello

Invece, la riduzione dell’assegno di mantenimento operata dal giudice dell’appello decorre dalla data della pronuncia e non dalla data della domanda, e ciò in base al principio dell’”irripetibilità del mantenimento”, secondo il quale, una volta versato il mantenimento nella misura in vigore (quindi, nella misura stabilita nella sentenza di primo grado) non si può richiederne la restituzione.

 

Ripetizione delle differenze

Allo stesso modo e per lo stesso principio, se la sentenza finale in primo grado stabilisce un assegno inferiore a quello stabilito in sede presidenziale, non si può ripetere la differenza.

Ancora, nei casi di modifica dell’importo dell’assegno per effetto di una decisione emessa a seguito di ricorso istruito per la revisione delle condizioni fra i coniugi separati, se il giudice dispone la riduzione dell’assegno non esiste il diritto alla ripetizione della differenza (salvo che il giudice non disponga diversamente, nei casi di revisione dell’assegno di divorzio ai sensi dell’art. 9 L. 898/1970).

 

E per l’assegno di divorzio?

L’assegno di divorzio, a differenza di quello liquidato per il mantenimento in sede di semplice separazione, decorre non dalla domanda ma dalla sentenza, in quanto quest’ultima è costitutiva del nuovo status dal quale discendono sia la cessazione degli effetti del matrimonio che le conseguenze economiche collegate al nuovo stato.

La differente decorrenza dell’assegno di mantenimento e dell’assegno divorzile si giustifica per il fatto che il primo ha come presupposto la persistenza del vincolo coniugale, mentre il secondo presuppone il venir meno della persistenza del vincolo (in particolare, dal passaggio in giudicato e non dalla semplice sentenza non definitiva sullo status).

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Avv. Piergiorgio Rinaldi, esperto in diritto di famiglia

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Avv. Piergiorgio Rinaldi
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