L’assegno di divorzio spetta al coniuge che non possa mantenersi da solo e che non abbia realistiche possibilità di acquisire un’indipendenza economica (ad es. per via dell’età avanzata, per la perdita di chance lavorative o di una bassa scolarizzazione).
L’assegno divorzile deve essere distinto dall’assegno di mantenimento. Quest’ultimo, infatti, è il contributo economico versato in favore del coniuge durante la separazione e può avere un importo differente.
Quando spetta, l’assegno di divorzio determina diversi effetti sull’obbligato. Le conseguenze dell’assegno di divorzio, infatti, non si limitano alla semplice erogazione mensile di una somma di denaro, ma si riflettono anche su altri aspetti non trascurabili che riguardano il patrimonio.
a un assegno periodico a carico dell’eredità dell’ex coniuge deceduto, ai sensi dell’art. 9 bis L898/70
a una percentuale pari al 40% dell’indennità di fine rapporto percepita dall’ex coniuge e rapportabile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio, ai sensi dell’art. 12 bis L 898/70
alla pensione di reversibilità dell’ex coniuge defunto, da solo o in concorso con il coniuge superstite e/o con i figli e/o con altri familiari meritevoli del trattamento in questione.
Vincolo di solidarietà fra divorziati
Questi diritti nascono direttamente con il riconoscimento del diritto all’assegno di divorzio. Si presuppone, infatti, che il riconoscimento dell’assegno di divorzio crei un permanente obbligo di solidarietà tra gli ex coniugi per via della condizione di svantaggio economico di uno dei due. Solidarietà che si protrae quindi nel tempo, anche dopo la fine dell’unione coniugale. Ciò, in virtù della natura assistenziale dell’assegno divorzile che implicitamente riconosce la necessità dell’ex di ricevere una forma di tutela da una condizione economica incerta.
In forza del permanere di un simile vincolo di solidarietà, quindi, si creano diritti in capo all’ex coniuge che sia beneficiario di un assegno divorzile. Tali diritti nascono dopo la pronuncia della sentenza di divorzio.
Nullo l’accordo delle parti per abolire l’assegno
Si esclude che gli ex coniugi possano accordarsi tra loro per una modifica o una revoca dell’assegno divorzile, perché le conseguenze possono intaccare anche la sfera pubblicistica (ad es. in tema di pensione di reversibilità o di diritti successori). Prevale quindi l’assegno stabilito con provvedimento del giudice e l’eventuale convenzione tra le parti è nulla.
L’unico strumento per abolire l’assegno divorzile è il ricorso al giudice ai sensi dell’art. 710 cpc, volto a dimostrare che le condizioni che giustificavano l’erogazione dell’assegno divorzile sono venute meno.
Avv. Piergiorgio Rinaldi, esperto in diritto di famiglia
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Avv. Piergiorgio Rinaldi
La realta' della famiglia in crisi richiede conoscenze approfondite ed una dedizione assoluta. Soprattutto, richiede pratica quotidiana e grande passione personale. Per arrivare al migliore accordo.
Quando spetta assegno di divorzio e conseguenze
L’assegno di divorzio spetta al coniuge che non possa mantenersi da solo e che non abbia realistiche possibilità di acquisire un’indipendenza economica (ad es. per via dell’età avanzata, per la perdita di chance lavorative o di una bassa scolarizzazione).
L’assegno divorzile deve essere distinto dall’assegno di mantenimento. Quest’ultimo, infatti, è il contributo economico versato in favore del coniuge durante la separazione e può avere un importo differente.
Quando spetta, l’assegno di divorzio determina diversi effetti sull’obbligato. Le conseguenze dell’assegno di divorzio, infatti, non si limitano alla semplice erogazione mensile di una somma di denaro, ma si riflettono anche su altri aspetti non trascurabili che riguardano il patrimonio.
Conseguenze dell’assegno di divorzio
Quando spetta, l’assegno di divorzio determina tre conseguenze importanti.
Il coniuge beneficiario acquisisce il diritto:
Vincolo di solidarietà fra divorziati
Questi diritti nascono direttamente con il riconoscimento del diritto all’assegno di divorzio. Si presuppone, infatti, che il riconoscimento dell’assegno di divorzio crei un permanente obbligo di solidarietà tra gli ex coniugi per via della condizione di svantaggio economico di uno dei due. Solidarietà che si protrae quindi nel tempo, anche dopo la fine dell’unione coniugale. Ciò, in virtù della natura assistenziale dell’assegno divorzile che implicitamente riconosce la necessità dell’ex di ricevere una forma di tutela da una condizione economica incerta.
In forza del permanere di un simile vincolo di solidarietà, quindi, si creano diritti in capo all’ex coniuge che sia beneficiario di un assegno divorzile. Tali diritti nascono dopo la pronuncia della sentenza di divorzio.
Nullo l’accordo delle parti per abolire l’assegno
Si esclude che gli ex coniugi possano accordarsi tra loro per una modifica o una revoca dell’assegno divorzile, perché le conseguenze possono intaccare anche la sfera pubblicistica (ad es. in tema di pensione di reversibilità o di diritti successori). Prevale quindi l’assegno stabilito con provvedimento del giudice e l’eventuale convenzione tra le parti è nulla.
L’unico strumento per abolire l’assegno divorzile è il ricorso al giudice ai sensi dell’art. 710 cpc, volto a dimostrare che le condizioni che giustificavano l’erogazione dell’assegno divorzile sono venute meno.
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