Il revenge porn
Dal 9 agosto 2019 è punita la persona che dopo aver realizzato o sottratto video o immagi dal contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, li invia o li cede, li consegna o li diffonde senza il consenso delle persone rappresentate.
La pena per il revenge porn
Il reato di cui stiamo parlando, tecnicamente è definito “diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti” ma è ormai conosciuto come “revenge porn”.
Nella terminologia è contenuto anche il movente del reato, che solitamente è consumato per vendicarsi di una persona con la quale si è intrattenuta una relazione.
La vittima è quindi, solitamente, l’ex partner.
Se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da una relazione affettiva alla persona offesa, la pena è aumentata.
Se i fatti sono commessi in danno di una persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza, la pena è aumentata sino alla metà.
La condotta nel revenge porn
A seconda delle modalità co cui il reato viene consumato, si distinguono due tipologie di condotte, diversamente punite.
Commettono, infatti, il reato:
-le persone che realizzano o sottraggono le immagini o i video
-le persone che hanno ricevuto o acquistato i materiali intimi (c.d. secondi distributori).
A seconda di come sia stato commesso il reato, quindi, varia l’intensità della pena.
Sempre attraverso internet?
In realta, il reato di cui all’art. 612 ter c.p. non si consuma esclusivamente attraverso la diffusione su Internet, come siamo abituati a immaginare. La diffusione può avvenire anche attraverso lo scambio a mano fra gli amici di una cerchia ristretta. Se il reato è consumato attraverso Internet, invece, come mediante una chat pubblica o via mail o mediante l’invio a un portale pornografico, la pena è notevolmente aumentata.

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