Assegno divorzile dopo la rinuncia al mantenimento

L’assegno divorzile dopo la rinuncia al mantenimento può essere chiesto anche da chi, al momento della separazione, ha sottoscritto un accordo nel quale dichiarava di non voler ricevere un contributo economico dall’altro coniuge. La rinuncia all’assegno di separazione, infatti, non esclude automaticamente il diritto di proporre una domanda diversa nel successivo giudizio di divorzio. Questo non significa, però, che l’assegno venga riconosciuto in ogni caso. Il giudice deve esaminare le condizioni economiche di entrambi, la storia della famiglia, il contenuto dell’accordo e le ragioni per cui viene richiesto il contributo. Per comprendere se la domanda sia fondata, bisogna partire proprio da ciò che è stato firmato.

La rinuncia firmata durante la separazione

Immaginiamo una donna che, dopo molti anni di matrimonio, si separi consensualmente dal marito. Nell’accordo dichiara di rinunciare all’assegno di mantenimento: in quel momento lavora, conta su un aiuto familiare oppure ritiene di potersi organizzare da sola.

Dopo qualche tempo, quando si avvicina il divorzio, la sua situazione economica è difficile. Magari il lavoro è diventato precario, oppure la donna si rende conto che le scelte compiute durante il matrimonio hanno inciso sulle sue possibilità professionali e sulla pensione futura.

A questo punto nasce il dubbio: «Ho firmato la rinuncia. Posso ancora chiedere qualcosa?».

La risposta è sì, la domanda di assegno divorzile può essere proposta. Per stabilire se possa essere accolta, però, occorre valutare il caso concreto.

Mantenimento e assegno divorzile sono la stessa cosa?

No. L’assegno di mantenimento previsto nella separazione e l’assegno divorzile sono due misure distinte.

Durante la separazione il matrimonio non è ancora sciolto. L’eventuale contributo per il coniuge è disciplinato dall’articolo 156 del Codice civile e risponde ai presupposti previsti per quella fase.

Con il divorzio, invece, il matrimonio civile viene sciolto oppure cessano gli effetti civili del matrimonio religioso. L’eventuale assegno è regolato dall’articolo 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970 e richiede una valutazione propria.

La differenza è importante: rinunciare al mantenimento durante la separazione non equivale automaticamente a perdere la possibilità di chiedere l’assegno divorzile. La stessa regola vale indipendentemente dal fatto che a chiedere l’assegno sia la moglie o il marito.

Che cosa dice la Cassazione sulla rinuncia?

La Cassazione ha chiarito che il giudice del divorzio non può respingere la richiesta di assegno soltanto perché, nella separazione, i coniugi avevano concordato che uno di loro non ricevesse il mantenimento.

In particolare, nell’ordinanza n. 12781 del 6 giugno 2014, la Corte ha distinto gli effetti della rinuncia nella separazione da quelli che essa può avere nel successivo giudizio di divorzio. La decisione riguardava direttamente una richiesta di modifica delle condizioni di separazione; nell’esaminarla, la Corte ha precisato che l’accordo separatizio non basta, da solo, a giustificare il diniego dell’assegno divorzile.

Da allora i criteri per riconoscere l’assegno divorzile si sono evoluti. Oggi non è sufficiente chiedere di conservare lo stesso tenore di vita avuto durante il matrimonio: il giudice deve applicare i criteri previsti dalla legge e dalla giurisprudenza attuale.

Quando può essere riconosciuto l’assegno divorzile?

L’assegno può essere riconosciuto quando ricorrono i presupposti previsti dalla legge, valutati tenendo conto delle condizioni di entrambi gli ex coniugi.

Una prima situazione riguarda chi non dispone di mezzi sufficienti per condurre una vita autonoma e dignitosa e non riesce a procurarseli per ragioni oggettive. In questo caso assume rilievo la funzione assistenziale dell’assegno.

Un’altra situazione riguarda il contributo dato alla famiglia durante il matrimonio. Una persona può avere ridotto il proprio lavoro, rinunciato a opportunità professionali o assunto prevalentemente la cura dei figli, consentendo all’altro coniuge di dedicarsi alla propria attività e di costruire il proprio patrimonio.

In questi casi può entrare in gioco la funzione perequativo-compensativa. Non si tratta di ottenere una divisione automatica dei redditi: occorre verificare il collegamento tra le scelte familiari, il contributo dato e la situazione economica nella quale ciascuno si trova dopo la fine del matrimonio.

La durata del matrimonio, l’età, le possibilità lavorative e le risorse patrimoniali sono elementi che il giudice considera insieme. La sola circostanza che un ex coniuge guadagni più dell’altro non è sufficiente, da sola, a far sorgere il diritto all’assegno.

La rinuncia resta del tutto irrilevante?

No. La rinuncia non blocca automaticamente la domanda, ma le circostanze nelle quali è stata firmata possono essere importanti.

Occorre leggere l’accordo di separazione nella sua interezza. Per esempio, la rinuncia potrebbe accompagnarsi al trasferimento di una quota di proprietà, all’attribuzione di una somma di denaro o ad altre intese patrimoniali. Questi elementi possono incidere sulle risorse effettivamente disponibili e sulla valutazione della richiesta.

Anche il tempo trascorso dopo la separazione merita attenzione. Se una persona si è mantenuta autonomamente per anni, l’altro coniuge potrebbe sostenere che disponga ancora di mezzi adeguati. La risposta dipenderà dai fatti: occorre capire se quei mezzi fossero stabili, se siano ancora disponibili e quale sia oggi la situazione complessiva.

Non è corretto affermare che il peggioramento successivo alla separazione sia sempre indispensabile per proporre la prima domanda di assegno divorzile. È però importante spiegare in modo documentato perché si rinunciò allora e su quali condizioni si fonda la richiesta di oggi.

Se l’accordo parla anche del futuro divorzio

La questione richiede particolare attenzione quando, nella separazione, non ci si è limitati a rinunciare al mantenimento, ma si è inserita una clausola riferita espressamente anche al futuro assegno divorzile.

Secondo l’orientamento richiamato dalla Cassazione, gli accordi preventivi diretti a determinare il regime dell’assegno divorzile presentano problemi di validità. Diverso è il caso di pattuizioni patrimoniali autonome tra i coniugi, che possono avere una funzione propria ed essere valide.

La distinzione dipende dal contenuto e dalla funzione concreta dell’accordo. Per questa ragione, prima di concludere che una clausola sia efficace oppure nulla, è necessario leggere il testo completo e verificare anche eventuali trasferimenti o pagamenti collegati.

Quali documenti servono per chiedere l’assegno?

Il primo documento da esaminare è l’accordo di separazione, insieme al provvedimento o all’atto che lo ha reso efficace. Se esistono scritture ulteriori, atti di trasferimento immobiliare o accordi economici collegati, è utile raccogliere anche quelli.

Per ricostruire la situazione attuale servono poi, secondo il caso, dichiarazioni dei redditi, documentazione lavorativa e pensionistica, informazioni sugli immobili, sui risparmi e sulle principali spese. Quando la domanda si fonda sul contributo dato alla famiglia, occorre ricostruire anche la storia lavorativa e familiare: interruzioni dell’attività, cura dei figli, eventuali trasferimenti e contributo alla professione o all’impresa dell’altro coniuge.

Non sempre tutto emerge da un singolo documento. Il lavoro difensivo consiste nel collegare i fatti alle prove disponibili e nel verificare quali ulteriori accertamenti possano essere richiesti nel procedimento.

Assegno divorzile dopo la rinuncia al mantenimento: come tutelarsi prima del divorzio

Chi ha rinunciato al mantenimento dovrebbe far esaminare l’accordo prima di sottoscrivere le condizioni di divorzio. Se esistono i presupposti, la richiesta di assegno può essere affrontata nella ricerca di un’intesa oppure proposta nel procedimento giudiziale.

La valutazione deve essere individuale: la stessa clausola può inserirsi in vicende economiche molto diverse. Se desideri comprendere quali effetti abbia la rinuncia che hai firmato, lo Studio Legale dell’Avv. Piergiorgio Rinaldi a Roma può esaminare l’accordo e la documentazione per valutare le soluzioni concretamente sostenibili.

Domande frequenti

Se ho rinunciato al mantenimento, devo dimostrare che sto peggio di prima?

Non necessariamente come condizione generale per proporre la prima domanda di assegno divorzile. Devi però dimostrare i presupposti dell’assegno e spiegare la tua situazione economica. Se le condizioni sono peggiorate dopo la separazione, documentare il cambiamento può essere importante; se non sono cambiate, occorre comunque valutare le risorse e il contributo dato alla famiglia.

Posso chiedere l’assegno divorzile se lavoro?

Sì. Avere un lavoro non esclude automaticamente l’assegno divorzile. Il giudice valuta l’adeguatezza dei mezzi e, quando viene invocata la funzione compensativa, il contributo dato alla famiglia e gli effetti delle scelte matrimoniali sulle possibilità economiche della persona. La richiesta, comunque, non viene accolta soltanto perché l’altro ex coniuge guadagna di più.

Se ho ricevuto una casa nella separazione, posso chiedere l’assegno?

La domanda può essere proposta, ma il diritto di proprietà o l’altra utilità ricevuta devono essere valutati. Contano il contenuto dell’accordo, il valore del bene, l’eventuale presenza di debiti e le risorse effettivamente disponibili. Ricevere una casa non comporta automaticamente né il diritto all’assegno né la sua esclusione.

Posso chiedere l’assegno dopo che il divorzio è già definitivo?

La situazione va esaminata separatamente. Se il divorzio è già definitivo e successivamente emergono giustificati motivi, si può valutare una domanda di revisione delle condizioni divorzili. Occorre verificare cosa sia stato deciso o concordato nel divorzio e quali fatti siano sopravvenuti: non basta riproporre senza novità le stesse circostanze già valutate.

 

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Avv. Piergiorgio Rinaldi
Avv. Piergiorgio Rinaldi
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