Il coniuge separato, se è assegnatario dell’abitazione familiare, deve pagare il condominio ordinario. Le spese ordinarie sono quindi interamente di sua competenza. Ma che succede se l’assegnatario non paga o smette di pagare? Il coniuge non assegnatario potrebbe rispondere dei debiti verso il Condominio?
I separati e il pagamento del condominio
E’ importante distinguere se l’immobile sia in comproprietà o se sia di proprietà esclusiva uno dei coniugi.
Se l’assegnatario è proprietario in via esclusiva, è l’unico soggetto chiamato a rispondere dei debiti verso il condominio. Se l’appartamento è cointestato, invece, la questione si complica.
Nelle coppie separate, come sappiamo, l’abitazione viene assegnata al coniuge affidatario della prole. Ciò in base all’art. 337-sexies del codice civile, che dispone che “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo conto prioritariamente dell’interesse dei figli”. Il giudice, nell’assegnare l’abitazione, non considera a chi appartenga la casa: per il giudice rileva solamente che i figli possano continuare a vivere nell’immobile indisturbati.
Come è noto, il genitore dichiarato collocatario della prole diventa di regola anche assegnatario della casa familiare.
All’assegnazione della casa conseguono tuttavia nuovi oneri economici, quali il completo pagamento delle utenze, della TARI, del condominio e in generale dell’ordinaria manutenzione dell’immobile. In caso di comproprietà fra i coniugi, come regola generale si ha che le spese condominiali straordinarie sono da ripartirsi al 50%, mentre quelle ordinarie restano a completo carico dell’assegnatario. Fin quì, niente di nuovo.
Ma che succede se l’assegnatario non paga? Il Condominio può rifarsi su chi non abita più nell’immobile?
Il coniuge assegnatario non paga
Se l’assegnatario non paga i ratei condominiali ordinari, il Condominio può soddisfarsi sull’altro coniuge. Questo, però, solo nel caso in cui l’immobile sia in comproprietà.
L’amministratore del condominio, quindi, può intimare il pagamento dei ratei scaduti anche al coniuge che non abita più nella casa familiare e agire per il recupero forzoso del credito nei suoi confronti, in quanto questi è comunque comproprietario e quindi è tenuto in solido con l’obbligato principale.
Il coniuge costretto a pagare, può, successivamente, fare causa all’ex per il recupero di quanto ingiustamente sborsato.
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