La legge indica i casi in cui le parti possono chiedere al giudice la revoca dell’assegnazione della casa coniugale disposta in sede di separazione.
I casi di revoca dell’assegnazione
La revoca dell’assegnazione della casa coniugale può essere disposta quando:
I figli non convivono più con l’assegnatario o diventano economicamente indipendenti
Il coniuge assegnatario non abita più nella casa familiare o cessa di abitarvi stabilmente
l’assegnatario inizia una convivenza more uxorio nella casa assegnata
Il coniuge che ha la casa assegnata contrae un nuovo matrimonio.
Al verificarsi di uno di questi casi, l’assegnazione non viene meno di diritto: spetta al coniuge interessato chiedere la revoca dell’assegnazione della casa coniugale al tribunale, il quale decide in base alla valutazione dell’interesse primario dei figli minori
Conseguenze della revoca dell’assegnazione
La revoca può comportare, in alcuni casi, un aumento dell’assegno di mantenimento eventualmente goduto dal coniuge.
La convivenza more uxorio
Un’evenienza particolarmente sgradita al coniuge non-assegnatario è quella della convivenza more uxorio con un nuovo compagno (o compagna) nella casa assegnata. Casa sulla quale, magari, grava un mutuo pagato da entrambi i coniugi.
In questi casi è molto frequente che si chieda all’avvocato matrimonialista se sia possibile estromettere la nuova coppia dall’abitazione. La richiesta è comprensibilmente accompagnata da una certa animosità, considerando anche l’esborso economico del mutuo che viene vissuto come una beffa che si aggiunge al danno.
Occorre ricordare che la convivenza more uxorio non comporta la revoca automatica dell’assegnazione: il diritto al godimento della casa familiare viene meno solo dopo che il giudice ha valutato se persiste un interesse dei figli a continuare a convivere con il genitore assegnatario (C. Cost. 30 luglio 2008 n. 308).
Cambiamento di residenza o domicilio
Se uno dei due coniugi cambia la propria residenza o il domicilio e questo cambiamento interferisce con le modalità dell’affidamento, l’altro coniuge può chiedere di ridefinire gli accordi o i provvedimenti adottati, compresi quelli economici o relativi al collocamento dei figli. Ciò comporta la riacquisizione della casa familiare, previa richiesta al giudice.
Avv. Piergiorgio Rinaldi, esperto in diritto di famiglia
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Avv. Piergiorgio Rinaldi
La realta' della famiglia in crisi richiede conoscenze approfondite ed una dedizione assoluta. Soprattutto, richiede pratica quotidiana e grande passione personale. Per arrivare al migliore accordo.
La legge indica i casi in cui le parti possono chiedere al giudice la revoca dell’assegnazione della casa coniugale disposta in sede di separazione.
I casi di revoca dell’assegnazione
La revoca dell’assegnazione della casa coniugale può essere disposta quando:
Al verificarsi di uno di questi casi, l’assegnazione non viene meno di diritto: spetta al coniuge interessato chiedere la revoca dell’assegnazione della casa coniugale al tribunale, il quale decide in base alla valutazione dell’interesse primario dei figli minori
Conseguenze della revoca dell’assegnazione
La revoca può comportare, in alcuni casi, un aumento dell’assegno di mantenimento eventualmente goduto dal coniuge.
La convivenza more uxorio
Un’evenienza particolarmente sgradita al coniuge non-assegnatario è quella della convivenza more uxorio con un nuovo compagno (o compagna) nella casa assegnata. Casa sulla quale, magari, grava un mutuo pagato da entrambi i coniugi.
In questi casi è molto frequente che si chieda all’avvocato matrimonialista se sia possibile estromettere la nuova coppia dall’abitazione. La richiesta è comprensibilmente accompagnata da una certa animosità, considerando anche l’esborso economico del mutuo che viene vissuto come una beffa che si aggiunge al danno.
Occorre ricordare che la convivenza more uxorio non comporta la revoca automatica dell’assegnazione: il diritto al godimento della casa familiare viene meno solo dopo che il giudice ha valutato se persiste un interesse dei figli a continuare a convivere con il genitore assegnatario (C. Cost. 30 luglio 2008 n. 308).
Cambiamento di residenza o domicilio
Se uno dei due coniugi cambia la propria residenza o il domicilio e questo cambiamento interferisce con le modalità dell’affidamento, l’altro coniuge può chiedere di ridefinire gli accordi o i provvedimenti adottati, compresi quelli economici o relativi al collocamento dei figli. Ciò comporta la riacquisizione della casa familiare, previa richiesta al giudice.
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