L’addebito esclude l’assegno di mantenimento ma non gli alimenti. Questo significa che l’ex cui sia stata riconosciuta la responsabilità della separazione può ancora chiederci quanto sia strettamente necessario al proprio sostentamento.
Assegno di mantenimento e assegno alimentare
Il mantenimento e gli alimenti sono due cose diverse, eppure sono spesso ritenuti sinonimi.
In realtà, mentre l’assegno di mantenimento viene liquidato dal giudice a seguito di una separazione in favore del coniuge economicamente più debole, l’assegno alimentare è quello che si versa per i bisogni primari di un congiunto in difficoltà. Va da sè che in linea di principio l’assegno alimentare sia di importo molto più basso di quello di mantenimento (Cass. 25248/2013).
Così, in base all’art. 433 del codice civile, i coniugi sono obbligati a prestarsi quanto necessario alla sopravvivenza in caso di gravi difficoltà finanziarie. Ciò, anche se sono separati, poichè la separazione non scioglie il vincolo coniugale.
L’addebito e gli alimenti
La pronuncia di addebito quindi non esclude gli alimenti. Il coniuge cui sia stata addebitata la separazione può non avere diritto all’assegno di mantenimento ma mantiene il diritto di chiedere in via giudiziale gli alimenti in caso di bisogno.
Gli alimenti comprendono tutto ciò che riguarda i bisogni stretamente primari, tra cui cibo, cure mediche e abitazione.
Gli obbligati agli alimenti
Esiste una precisa gerarchia di obbligati, nel caso in cui un soggetto abbia difficoltà a provvedere a sé stesso.
Il primo obbligato è il coniuge, poi seguono i figli, i genitori, i generi e le nuore, i suoceri e infine i fratelli.
L’art. 433 del codice civile prevede che chi versi in stato di necessità possa contare su questi soggetti, obbligati nell’ordine a mantenerlo.
L’ospitalità? Non tra coniugi
Mentre nel caso di obbligo alimentare verso i parenti, chi non abbia la possibilità di pagare un assegno mensile può sostituire la prestazione con l’ospitalità nella propria casa, nel caso dei coniugi separati questo non è possibile.
Infatti, ospitare il coniuge separato in casa propria per non versare l’assegno alimentare comporterebbe una comunanza di vita che sarebbe incompatibile con lo stato di separazione.
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