La separazione, spesso, apre una nuova fase del conflitto: quella dell’inosservanza delle regole stabilite dal Tribunale.
Questo non vuol dire che i genitori, quando si separano, iniziano a non rispettare le regole che si sono dati. Significa piuttosto che ognuno interpreterà gli accordi o le sentenze con una “elasticità” del tutto personale.
Ovviamente non è una regola inderogabile ma, quando c’è di mezzo un figlio, gli animi restano accesi per anni.
E’ la struttura del collocamento, spesso, a favorire il conflitto.
Difatti, se la prassi -sinora- vuole che esista un collocatario prevalente, esisterà giocoforza un genitore obbligato a concedere le frequentazioni e un genitore tenuto a versare un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento.
Si capisce subito che queste “leve” sono in realtà due armi potenti.
LA DONNA: “LUI NON VERSA L’ASSEGNO MENSILE”. L’UOMO: “LEI NON MI FA VEDERE MIO FIGLIO”
E’ sull’assegno che vertono le doglianze dal lato femminile: sulla sua corresponsione irregolare o addirittura assente. La maggior parte delle richieste della donna all’avvocato matrimonialista riguarda il recupero di somme non ricevute a titolo di mantenimento.
Dal canto suo, l’uomo lamenta di non riuscire a vedere i figli nei giorni di spettanza a causa del comportamento dell’ex, la quale spesso attua condotte volte a ostacolare la regolare frequentazione figlio-padre.
In realtà, in entrambi i casi, ciò che si fa veramente è violare un diritto del figlio.
POSSO AVERE UN RISARCIMENTO?
Partiamo dall’assunto che gli accordi omologati rappresentano un’emanazione dei poteri del Giudice.
Non rispettare le disposizioni di un giudice è quindi un reato e al tempo stesso un illecito civile.
Ciò, espone alla richiesta di risarcimento per il danno morale patito (nel caso del padre cui la moglie non fa vedere i figli) o di esecuzione forzata (nel caso della madre cui non viene corrisposto l’assegno).
Il reato di “mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice” è previsto dall’art.388 del Codice Penale ed è esperibile in sede penale da entrambi i genitori.
Nei casi più violenti, si può sostenere la diminuzione delle capacità genitoriali del coniuge e chiedere l’affidamento esclusivo. Naturalmente, alla violazione deve accompagnarsi l’evidenza di un marcato disinteresse per le conseguenze del proprio comportamento sulla serenità del figlio.
Il nuovo articolo 473 bis.6 cpc
Questo articolo dispone che il giudice, quando siano segnalate condotte di un genitore che ostacolino il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo tra il minore e l’altro genitore, o la conservazione del rapporto tra nipote e ascendenti di un ramo familiare, il giudice possa procedere all’ascolto del minore e disporre gli opportuni provvedimenti.
Questi provvedimenti sono in genere quelli previsti al vecchio art. 709 ter cpc, oggi sostituito dall’art. 473 bis.39 cpc, che commina al genitore inadempiente sanzioni pecuniarie e ammonizioni, sino alla possibile modifica della disciplina del collocamento e dell’affido.
Author Profile

- La realta' della famiglia in crisi richiede conoscenze approfondite ed una dedizione assoluta. Soprattutto, richiede pratica quotidiana e grande passione personale. Per arrivare al migliore accordo.