Scelta della scuola e genitori separati

Scelta della scuola e genitori separati

In estate, fra genitori separati, la scelta della scuola più adatta è spesso oggetto di contrasto. A volte, dopo mesi di discussioni, l’anno scolastico finisce e si arriva ad Agosto senza ancora aver preso una decisione, mentre incombe il termine per l’iscrizione. Scuola pubblica o privata? La scuola dietro casa o quella più lontana? La nuova scuola o quella già frequentata? Chi decide e come decide.

 

Il consenso dei genitori

La scelta della scuola rappresenta una questione di amministrazione straordinaria, vista l’importanza che riveste per la vita dei figli. La Cassazione, dunque, dispone che tale scelta sia fatta con il consenso di entrambi i genitori. Ma se l’accordo non si trova?

In caso di disaccordo, è possibile ricorrere al Tribunale, ma la disciplina cambia a seconda che stiamo parlando di una coppia coniugata (o convivente) oppure di una coppia di genitori separati (o in corso di separazione).

 

La scelta della scuola: genitori separati o coniugati?

La coppia di genitori coniugati o conviventi, nella quale -cioè- non vi sia un contrasto personale ma solo una diversità di vedute, può rivolgersi al Giudice Tutelare per chiedere che questi scelga quale genitore stia proponendo l’opzione più vantaggiosa per il minore.

Al termine della procedura, il giudice applicherà l’art. 316 comma 2 del codice civile, decidendo quale genitore sia da considerare in grado di fare la scelta più valida.

Nel caso di genitori che si trovino nel mezzo di una separazione, oppure che già si siano separati, si applicherà l’articolo 709 ter del codice di procedura civile e sarà direttamente il giudice a prendere la decisione.

 

La scuola pubblica

In generale, i giudici cercano di applicare la giurisprudenza prevalente, che mostra una netta preferenza verso la scuola pubblica. La scuola privata è considerata una scelta di ripiego, da adottarsi quando l’offerta pubblica non sia soddisfacente o adeguata (es. in un comune poco attrezzato).

 

L’audizione del minore

Può capitare che il giudice desideri valutare le preferenze del minore, prima di prendere una decisione.

Non è quindi infrequente che il figlio sia ascoltato dal giudice (fase che prende il nome di “audizione del minore”), d’ufficio o su richiesta di una delle parti. L’audizione avviene secondo modalità protette, quindi senza arrecare traumi al minore.

Il rifiuto, da parte del giudice, di procedere all’audizione del minore, deve essere necessariamente motivato.

 

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Avv. Piergiorgio Rinaldi, esperto in diritto di famiglia

 

 

 

 

 

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Avv. Piergiorgio Rinaldi
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