La Cassazione, con ordinanza n. 1993/2022, ha introdotto una novità sui tempi paritari di collocamento della prole, riconoscendo il collocamento paritario come auspicabile in mancanza di impedimenti specifici.
Di affido condiviso e di collocamento con tempi paritari si parla sin dai tempi della Legge n. 54/2006, tuttavia se l’affido condiviso è stato pienamente recepito, il collocamento paritario ha di fronte a sé ancora un lungo cammino. Attualmente, infatti, la prassi giudiziaria vuole che un solo genitore viva con la prole e che ne sia definito “collocatario prevalente”. Il collocatario prevalente percepisce l’assegno di mantenimento per conto dei figli che risiedono con lui, secondo la quantificazione operata dal Tribunale.
Come incide sul mantenimento la L. 54/2006
Secondo questa legge, anche vivendo separati, i genitori hanno il diritto/dovere di esercitare insieme la responsabilità genitoriale.
Entrambi i genitori, quindi, devono contribuire a prendere le decisioni di maggiore interesse per i figli, quali ad esempio quelle inerenti l’educazione o la salute. Senza accordarsi con l’altro genitore, si possono assumere solamente decisioni riguardanti l’ordinaria amministrazione.
Come è noto, i genitori devono contribuire economicamente al mantenimento secondo le rispettive capacità reddituali. I tempi paritari tendono a ridurre o addirittura ad annullare l’assegno di mantenimento per il figlio, sostituendolo con il “mantenimento diretto”.
Attraverso il mantenimento diretto, i genitori provvedono al sostentamento dei figli quando questi ultimi si trovano con loro. Le esigenze ordinarie, in questo modo, vengono soddisfatte “direttamente” dal genitore presso il quale i figli sono temporaneamente domiciliati. Le uniche spese che prevedono un accordo, in questo caso, sono quelle straordinarie.
Semplificando, si potrebbe affermare che maggiore è il tempo che il figlio passa con il genitore e più basso dovrebbe essere un eventuale assegno di mantenimento.
L’ordinanza 1993/2022: una novità per chi desidera i tempi paritari
L’ordinanza 1993/2022 segna un punto di svolta importante. Per la prima volta, infatti, i tempi paritari vengono considerati come soluzione elettiva e non residuale.
La Cassazione, con ordinanza n. 28676/22, ha tuttavia chiarito che una frequentazione completamente paritaria potrebbe non costituire una soluzione standard, dovendosi avere riguardo all’interesse del minore nel caso specifico, valutandone l’impatto sul benessere psicologico dei minori e considerando il livello di conflittualità dei genitori.
In assenza di fattori ostativi, tuttavia, sembra che il collocamento paritario in Italia inizi finalmente a farsi largo nella giurisprudenza di legittimità.
Avv. P. Rinaldi, Cassazionista, esperto in diritto di Famiglia
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Avv. Piergiorgio Rinaldi
La realta' della famiglia in crisi richiede conoscenze approfondite ed una dedizione assoluta. Soprattutto, richiede pratica quotidiana e grande passione personale. Per arrivare al migliore accordo.
La Cassazione, con ordinanza n. 1993/2022, ha introdotto una novità sui tempi paritari di collocamento della prole, riconoscendo il collocamento paritario come auspicabile in mancanza di impedimenti specifici.
Di affido condiviso e di collocamento con tempi paritari si parla sin dai tempi della Legge n. 54/2006, tuttavia se l’affido condiviso è stato pienamente recepito, il collocamento paritario ha di fronte a sé ancora un lungo cammino. Attualmente, infatti, la prassi giudiziaria vuole che un solo genitore viva con la prole e che ne sia definito “collocatario prevalente”. Il collocatario prevalente percepisce l’assegno di mantenimento per conto dei figli che risiedono con lui, secondo la quantificazione operata dal Tribunale.
Come incide sul mantenimento la L. 54/2006
Secondo questa legge, anche vivendo separati, i genitori hanno il diritto/dovere di esercitare insieme la responsabilità genitoriale.
Entrambi i genitori, quindi, devono contribuire a prendere le decisioni di maggiore interesse per i figli, quali ad esempio quelle inerenti l’educazione o la salute. Senza accordarsi con l’altro genitore, si possono assumere solamente decisioni riguardanti l’ordinaria amministrazione.
Come è noto, i genitori devono contribuire economicamente al mantenimento secondo le rispettive capacità reddituali. I tempi paritari tendono a ridurre o addirittura ad annullare l’assegno di mantenimento per il figlio, sostituendolo con il “mantenimento diretto”.
Attraverso il mantenimento diretto, i genitori provvedono al sostentamento dei figli quando questi ultimi si trovano con loro. Le esigenze ordinarie, in questo modo, vengono soddisfatte “direttamente” dal genitore presso il quale i figli sono temporaneamente domiciliati. Le uniche spese che prevedono un accordo, in questo caso, sono quelle straordinarie.
Semplificando, si potrebbe affermare che maggiore è il tempo che il figlio passa con il genitore e più basso dovrebbe essere un eventuale assegno di mantenimento.
L’ordinanza 1993/2022: una novità per chi desidera i tempi paritari
L’ordinanza 1993/2022 segna un punto di svolta importante. Per la prima volta, infatti, i tempi paritari vengono considerati come soluzione elettiva e non residuale.
La Cassazione, con ordinanza n. 28676/22, ha tuttavia chiarito che una frequentazione completamente paritaria potrebbe non costituire una soluzione standard, dovendosi avere riguardo all’interesse del minore nel caso specifico, valutandone l’impatto sul benessere psicologico dei minori e considerando il livello di conflittualità dei genitori.
In assenza di fattori ostativi, tuttavia, sembra che il collocamento paritario in Italia inizi finalmente a farsi largo nella giurisprudenza di legittimità.
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