Assegnazione casa familiare e mantenimento

Assegnazione casa familiare e assegno di mantenimento

In caso di separazione giudiziale, l’assegnazione della casa familiare influenza la quantificazione del mantenimento. E’ quanto afferma la recente ordinanza della 1° Sezione della Cassazione civile n. 27599 del 21 settembre 2022.

Stando all’ordinanza, quindi, la casa familiare, benchè sia assegnata in funzione dei figli, è comunque suscettibile di un apprezzamento economico personale che deve necessariamente essere valutato. Pertanto, in sede di quantificazione dell’assegno di mantenimento da corrispondere in favore del coniuge economicamente più debole e del contributo da versare in favore della prole, l’assegnazione della casa all’altro coniuge consentirà al non collocatario di versare importi sensibilmente ridotti.

Assegnazione casa familiare e assegno di mantenimento

L’ordinanza conferma una linea giurisprudenziale già nota, e non introduce particolari elementi di novità rispetto al passato. E’ infatti scontato che nella quantificazione dell’assegno di mantenimento, a seguito della separazione dei coniugi, non possa che attribuirsi rilievo anche all’assegnazione della casa familiare che, pur essendo finalizzata alla tutela esclusiva della prole e del suo interesse a conservare il proprio habitat familiare, rappresenta in ogni caso un’utilità suscettibile di apprezzamento economico. Un vantaggio del resto già espressamente precisato dall’art. 337 sexies c.c., che stabilisce che il giudice deve tenere conto dell’assegnazione della casa familiare nel determinare l’assegno di mantenimento.

La comproprietà della casa familiare

Anche nel caso in cui il coniuge separato assegnatario dell’immobile sia comproprietario della casa familiare, il vantaggio economico percepito grazie all’assegnazione è evidente. Anche perché il suo godimento non trova fondamento nella comproprietà dell’abitazione, ma in un titolo ulteriore e rafforzativo consistente nel provvedimento di assegnazione, opponibile anche ai terzi, che limita la facoltà dell’altro coniuge di disporre della propria quota immobiliare.

Il limite che viene posto a carico del coniuge non assegnatario si traduce quindi in un pregiudizio economico,  valutabile ai fini della quantificazione dell’assegno dovuto a titolo di mantenimento o di contributo per la prole.

 

Separarsi e divorziare a Roma Avvocato diritto di famiglia Roma

Avv. P. Rinaldi, Cassazionista, esperto in diritto di Famiglia

 

 

 

 

 

 

 

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Avv. Piergiorgio Rinaldi
Avv. Piergiorgio Rinaldi
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