Le moderne applicazioni per cellulare consentono di registrare tutte le conversazioni in entrata o in uscita. Nessun genitore ne è privo e quasi tutti ne hanno fatto uso in qualche occasione. Ma è lecito?
Perché registrare un figlio
La motivazione che spinge a registrare le telefonate fra i figli e il coniuge separato è principalmente quella che risiede nella necessità di esercitare un controllo. Controllare che l’altro non parli male di noi, che non cerchi di “sabotare” il nostro rapporto con i figli, che non menta sul nostro conto.
Altra esigenza che spinge i genitori a registrarsi fra loro nelle conversazioni con i figli è la convinzione che da quelle conversazioni possano emergere utili elementi di prova da sottoporre al vaglio del giudice.
Non è affatto infrequente che i clienti di uno studio legale specializzato in separazioni arrivino al primo colloquio con l’avvocato recando con sé numerose stampe di e-mail, di messaggi WhatsApp e di Sms. Ma sono le fotografie e le registrazioni audio/video a fare la parte del leone.
E così, per stabilire l’esito di una separazione giudiziale, l’avvocato matrimonialista è sempre più spesso obbligato a vagliare un’enorme quantità di files e messaggini. Se non altro perché l’avversario ne ha altrettanti e magari non vede l’ora di produrli.
Quando si può registrare una conversazione?
Registrare una conversazione al fine di precostituirsi una prova è una pratica concessa solamente quando siamo fra gli interlocutori. Diversamente, stiamo commettendo un reato punibile dall’art. 617 c.p. con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Infatti, secondo il codice penale, non si può prendere fraudolenta cognizione di conversazioni telefoniche a noi non dirette. Il principio vale fra persone tra loro sconosciute così come vale tra persone tra loro sposate, separate o divorziate. Vale anche nei confronti dei figli.
Cosa dice la Cassazione
Nel 2014, con sentenza n. 41192, la Corte di Cassazione ha stabilito che fosse punito ai sensi dell’art. 617 c.p. un genitore che aveva provveduto a registrare l’ex mentre parlava al telefono con i figli durante la consueta telefonata serale.
In casi come quello citato, non viene violata solamente la riservatezza del’altro genitore ma anche il diritto del minore di non subire interferenze nel proprio privato (art. 16 della Convenzione sui diritti del fanciullo).
Tuttavia, occorre che il metodo attraverso il quale si realizza l’interferenza sia “fraudolento”, vale a dire idoneo a ingannare e quindi non percepibile e clandestino.
Avv. Piergiorgio Rinaldi – avvocato matrimonialista in Roma

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