LA DOPPIA MATERNITA’
| a cura dell’Avv. Giampaolo Leggieri |
IL CASO
Il caso pratico riguarda una coppia di donne, unite civilmente dal 2016, di cui una esercente la responsabilità genitoriale quale partoriente, che avevano intrapreso la scelta di attuare un progetto di genitorialità condiviso mediante il ricorso alla procreazione medicalmente assistita (PMA) eseguita all’estero.
Successivamente, presso il Comune di residenza in Italia, la coppia si era vista opporre il rifiuto del Sindaco di ricevere la dichiarazione di riconoscimento congiunto del figlio perché ritenuto in contrasto con l’ordinamento italiano.
L’accoglimento della richiesta
Le due donne proponevano ricorso al competente Tribunale di Pistoia per domandare l’illegittimità del diniego ricevuto e la sostituzione dell’atto registrato con un nuovo atto di nascita integrato con l’indicazione delle due ricorrenti come madri e l’attribuzione al figlio del doppio cognome.
Il Tribunale, con decreto depositato il 5/07/2018, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata della legge 40/2004, ha accolto le richieste delle ricorrenti ordinando per la prima volta la formazione di un atto di nascita recante l’indicazione delle due madri “legali” del minore nato in Italia.
Al giudice non interessa il modo in cui è nato il minore ma solo garantire la tutela dei suoi diritti.
La responsabilità genitoriale della madre non biologica
Il giudice ha ritenuto di applicare la tutela prevista dagli artt. 8 e 9 della legge n. 40/2004 affermando che la responsabilità genitoriale della madre non biologica sorge per effetto della prestazione del consenso alla procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.
La questione centrale è quale sia lo stato giuridico del figlio nato nell’ipotesi di coppia omosessuale che abbia fatto ricorso alle tecniche di PMA in paesi che lo consentono.
La risposta deve necessariamente fare riferimento al principio primario della tutela dell’interesse superiore del bambino.
L’interesse superiore del minore
L’interesse che si mira a preservare è quello del minore ad avere una propria identità personale all’interno del nucleo familiare qualunque sia la sua tipologia di formazione (coppia eterosessuale, coniugata o non, coppia omosessuale, unita civilmente o non).
“Ciò in quanto il diritto alla genitorialità, e ancor più alla bigenitorialità, è un diritto prima di tutto del minore ad instaurare relazioni affettive stabili con entrambi i genitori, sia quando lo stesso sia stato concepito biologicamente che a mezzo delle tecniche mediche di cui alla PMA, posto che anche in tali ultimi casi il figlio è generato in forza di un progetto di vita comune della coppia, etero o omosessuale, volto alla creazione di un nucleo familiare secondo un progetto di genitorialità condiviso” (Tribunale di Pistoia).
Il bambino “voluto” di una coppia omosessuale deve dunque trovare tutela giuridica attraverso il riconoscimento formale di essere figlio di due madri.
I diritti successori
Ciò comporta l’attribuzione di diritti successori, di diritti patrimoniali quale quello al mantenimento (art. 316 bis c.c.) e di tutele che altrimenti rimarrebbero incomplete nel caso del riconoscimento della genitorialità in capo alla sola madre biologica.
Si deve ritenere dunque ormai superato il concetto di filiazione basato solo sul dato biologico e genetico aprendo l’orizzonte a nuovi criteri di attribuzione dello stato di figlio che si basano piuttosto sul consenso manifestato dalla coppia quale assunzione consapevole ed irrevocabile della responsabilità genitoriale, presupponendo che ciò corrisponda al superiore interesse del minore.
La genitorialità “intenzionale” diventa così il fulcro del riconoscimento dello stato di figlio “accanto” alla genitorialità “biologica”.
Ciò implica che la famiglia contemporanea oggi deve essere intesa come comunità incentrata sulle relazioni affettive e sul concreto reciproco sostegno e amore tra i suoi componenti, svincolata da legami biologici oltre che da istituti tradizionali, quali l’unione matrimoniale.
Avv. Giampaolo Leggieri

Avv. Giampaolo Leggieri, esperto in diritto penale della Famiglia