LE UNIONI CIVILI
La legge n. 76/2016, denominata “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”.
Essa regola un istituto di diritto pubblico analogo al matrimonio denominato “unione civile” che comporta il riconoscimento della coppia composta da individui dello stesso sesso.
La legge regola, quindi, sia i diritti personali che i doveri reciproci della costituenda famiglia, estendendo alle coppie omosessuali gran parte della disciplina del matrimonio tradizionale.
La prima cosa sulla quale incide la legge è, ovviamente, lo stato civile dei contraenti.
La legge è composta da unico articolo e 69 commi.
L’istituto dell’unione civile tra persone dello stesso sesso è introdotto nella prima parte (commi 1-35); nella seconda (commi 36-65) trovano invece disciplina le convivenze di fatto, che possono riguardare anche le coppie eterosessuali che non intendano contrarre matrimonio.
COME SI FA
Due persone maggiorenni dello stesso sesso possono costituire un’unione civile mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.
L’atto di costituzione dell’unione civile viene registrato nell’archivio dello stato civile.
A differenza del matrimonio, non sono richieste dalla legge le formalità previste dal codice civile in merito alle pubblicazioni.
Le parti che costituiscono l’unione civile possono stabilire un cognome comune, facendone dichiarazione all’ufficiale di stato civile nel corso della celebrazione.
I DOVERI DELLE PARTI
Come nel matrimonio, dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione.
Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.
Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune.
Il regime patrimoniale delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni.
Alla coppia si estendono tutti i diritti sociali, fiscali, patrimoniali previsti per le coppie eterosessuali sposate, compresa la reversibilità della pensione.
La legge esclude che si applichino alle parti dell’unione civile le disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 in materia di adozioni.
L’ADOZIONE DEL FIGLIO DEL PARTNER
Tuttavia la legge prevede l’adozione in casi particolari del figlio del partner. Si tratta della “adozione coparentale” o stepchild adoption, applicata dalla giurisprudenza nell’interesse del minore.
Secondo la Cassazione, questa adozione “prescinde da un preesistente stato di abbandono del minore e può essere ammessa sempreché, alla luce di una rigorosa indagine di fatto svolta dal giudice, realizzi effettivamente il preminente interesse del minore”.
LO SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO
A differenza del matrimonio, non è prevista per l’unione civile la separazione. Il procedimento di scioglimento può svolgersi di fronte all’ufficiale di stato civile e non in sede giudiziale con l‘accordo delle parti.
In mancanza di accordo – anche per le unioni civili- si applicano le norme sul divorzio dinanzi al Tribunale, anche con l’assistenza di un avvocato matrimonialista.
Da sottolineare l’impennata registrata dalle unioni civili a Roma nel 2017.
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