COME CAMBIA IL MOBBING

mobbing familiare

Sta cambiando la nozione di mobbing?

| a cura dell’Avv. Giampaolo Leggieri |

 

Il mobbing fino ad oggi

Dal mondo del lavoro ai rapporti familiari la figura del mobbing ha sinora riassunto i comportamenti vessatori e discriminanti a danno della dignità e della integrità psicofisica della persona in campo lavorativo.

Secondo la giurisprudenza di legittimità la nozione di mobbing ha rilievo essenzialmente descrittivo e che perciò andrebbe tralasciata in favore di quanto giuridicamente interessa (Cass., n. 16256 del 20/06/2018; Cass., sez. I, n. 13983/14).

Ai giudici della Suprema Corte interessa, per qualificare il mobbing, che vi sia il concreto verificarsi di comportamenti non legittimi dai quali derivino pregiudizi in capo alla persona offesa.

 

In caso di richiesta risarcitoria

In caso di domanda di risarcimento del danno alla propria integrità psicofisica, il giudice di merito, pur nell’accertata insussistenza di un intento persecutorio, idoneo ad unificare tutti gli episodi dedotti, è sempre tenuto a valutare se alcuni comportamenti denunciati, esaminati singolarmente, e sempre in una sequenza causale, possano comunque essere qualificati come vessatori e mortificanti (Cass. civile n. 18927/2012; Cass. civile n. 4222/16).

Il mobbing familiare

Il principio, ancora una volta, va condiviso e applicato nell’ambito del diritto di famiglia.

Il giudice, pur valutando come inconsistenti i profili esposti di una complessiva condotta di mobbing in senso tradizionale, non deve trascurare la valutazione dell’illiceità di singole condotte coinvolte nella richiesta di risarcimento per varie voci di danno non patrimoniale (per es. il danno morale cagionato da reato, il danno alla salute, ecc.) e quindi la possibilità che il nesso causale con i pregiudizi addotti denoti un rapporto persecutorio rientrante in un concetto trasversale e generico di persecuzione e quindi di mobbing.

 

La valutazione del mobbing

Una corretta valutazione dei fatti di causa, in ogni caso, ai sensi degli artt. 2087 c.c. o 572 c.p., non è vincolata al determinarsi di una condotta vessatoria complessiva ma è destinata ad operare avuto riguardo verso la natura dei singoli comportamenti inadempienti, illegittimi o illeciti che siano causa di pregiudizio alla dignità e integrità psicofisica della persona.

Avv. Giampaolo Leggieri

 

Avv. G. Leggieri, esperto in diritto penale di famiglia