IL MOBBING FAMILIARE

mobbing familiare e diritto di famiglia

Cosa e’ Il mobbing familiare?

a cura dell’Avv. Giampaolo Leggieri

 

IL MOBBING IN FAMIGLIA

La nozione di mobbing fotografa situazioni patologiche che possono sorgere in presenza di un “dislivello” tra parti antagoniste dove la vittima si trova in posizione di inferiorità rispetto ad un’altra o ad altre persone.

Ciò spiega perché la nozione di mobbing è stata elaborata ed ha avuto applicazione ai rapporti di lavoro.

Nell’ambiente di lavoro, per mobbing si intende una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili, illeciti o anche leciti, se singolarmente considerati, che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l’emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità (Cass. sez. IV lav., n. 3785/2009; anche n. 18093/2013).

 

DAL MONDO DEL LAVORO AL DIRITTO DI FAMIGLIA

Nella materia familiare, una sentenza del 2000 della Corte d’Appello di Torino, in relazione ad un caso di separazione con addebito, riassunse nella formula del mobbing tutti quei comportamenti emarginanti o irriguardosi, le offese e le mortificazioni, esternate in privato ed in pubblico, in violazione del principio di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.).

La giurisprudenza di legittimità, da parte sua, ha ritenuto che la nozione di mobbing ha una valenza sociologica assumendo in ambito giuridico un mero rilievo descrittivo (Cass. sez. I, n. 13983/2014).

Secondo la Corte suprema, nel diritto di famiglia vige il principio di uguaglianza morale e giuridica tra i coniugi (art. 3 Cost.), e l’unità familiare (art. 29 Cost.), che in passato giustificava l’autorità del marito, oggi è affidata all’accordo dei coniugi che condiziona la costituzione e la conservazione del rapporto matrimoniale.

Per questo non è condivisibile ipotizzare che il comportamento del coniuge mobber integri di per sé una violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale e di collaborazione (artt. 143 e 151 c.c.).

 

ONERE DELLA PROVA

Si richiede sempre una prova rigorosa:

  • sia del compimento da parte del coniuge di specifici atti consapevolmente contrari ai doveri derivanti dal matrimonio (art. 143 c.c.), e ai doveri posti a tutela della personalità individuale di ciascun coniuge in quanto singolo e membro della formazione sociale familiare (artt. 2 e 29 Cost.),
  • sia del nesso di causalità tra gli stessi atti e il determinarsi dell’intollerabilità della convivenza o del grave pregiudizio per i figli (Cass. n. 25843/2013; n. 2059/2012; n. 14840/2006).

Questa impostazione è coerente con il principio secondo cui la dignità e la personalità dei coniugi assurge a diritto inviolabile la cui violazione può rilevare come fatto generatore di responsabilità aquiliana ai sensi dell’art. 2043 c.c. (Cass. n. 5652/2012; n. 9801/2005), anche in mancanza di una pronuncia di addebito della separazione (Cass. n. 18853/2011).

Avv. Giampaolo Leggieri

 

mobbing familiare diritto di famiglia

Avv. Giampaolo Leggieri, esperto in diritto penale di Famiglia