Normativa semplificata Penale di famiglia

MOBBING SUL LAVORO, E’ REATO DI MALTRATTAMENTI

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Il reato di maltrattamenti rappresenta una efficace tutela penale contro il mobbing nei rapporti di lavoro.

a cura dell’Avv. Giampaolo Leggieri

Quando si configura il reato

Il reato di maltrattamenti, tradizionalmente concepito per un contesto familiare, nel tempo è stato esteso a rapporti di tipo diverso quali: educazione, istruzione, cura, vigilanza e custodia nonché rapporti professionali e di prestazione d’opera.

Con riguardo ai prestatori d’opera, la giurisprudenza ha da tempo riconosciuto la possibilità di ricondurre le condotte di mobbing, poste in essere dal datore di lavoro in danno del lavoratore, alla fattispecie penale dei maltrattamenti commessi da un soggetto investito di autorità in un contesto lavorativo.

Cosa è il mobbing

Il termine mobbing indica un fenomeno diffuso nel mondo del lavoro riconducibile a comportamenti di aggressione, di persecuzione, di discriminazione, di esclusione e di emarginazione di un lavoratore da parte dei suoi colleghi o dei suoi superiori che causa al dipendente malessere, disagio, stress fino a cagionare vere e proprie malattie fisiche.

Per poter configurare il delitto di maltrattamenti nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato o professionale, è necessario che l’autore della condotta discriminatoria si trovi in una posizione di supremazia connotata dall’esercizio di un potere direttivo o disciplinare tale da rendere ipotizzabile una condizione di soggezione, anche solo psicologica, della persona vessata.

Il contesto necessario

Inoltre, affinché le pratiche persecutorie in danno del lavoratore integrino il delitto di maltrattamenti, è indispensabile che insieme alla subordinazione sussista un contesto interpersonale di natura para-familiare.

Il significato della para-familiarità richiama una situazione di prossimità permanente, di abitudini di vita proprie della famiglia per l’affidamento, la fiducia e le aspettative del “sottoposto” rispetto all’azione di chi esercita su di lui l’autorità.

Il rapporto di prestazione d’opera assume natura para-familiare quando le relazioni interpersonali sono intense ed abituali, caratterizzate da consuetudini di vita comuni, dalla fiducia che il soggetto più debole del rapporto ripone in chi ricopre la posizione di supremazia, quest’ultimo onerato da obblighi di assistenza verso il primo.

Il rapporto para-familiare

Il rapporto di natura para-familiare non può essere desunto dal semplice dato quantitativo del numero dei dipendenti dell’impresa dovendo piuttosto fondarsi su un aspetto qualitativo collegato alla natura del rapporto tra datore di lavoro e lavoratore (Cass. Sez. VI n. 53416/2014).

Nella pratica, si potranno ravvisare gli estremi della para-familiarità tanto nella collaborazione domestica svolta dalla colf in ambito familiare quanto nel rapporto di soggezione e subordinazione del dipendente rispetto al “titolare” che gestisce l’azienda con atteggiamento “padronale” e autoritario, così come non potrà escludersi la para-familiarità nelle aziende di grandi dimensioni, nell’ambito di singoli reparti, in particolare nei rapporti fra il capo reparto ed il sottoposto.

Pertanto la preliminare valutazione del difensore non può prescindere da una attenta indagine sulle effettive dinamiche relazionali intercorrenti fra titolare e lavoratore.

Avv. Giampaolo Leggieri

 

 

Avv. Giampaolo Leggieri, specialista in diritto penale
Avv. Giampaolo Leggieri, specialista in diritto penale

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