IL NON COLLOCATARIO NON RISPETTA GLI INCONTRI CON I FIGLI: COMMETTE REATO?

DIRITTO DI VISITA: UN RECENTE ORIENTAMENTO DI MERITO

penalista, specialista in diritto penale di famiglia

a cura dell’ Avv. Giampaolo Leggieri

 

 

 

 

 

Se il genitore non collocatario non rispetta gli incontri settimanali programmati, elude l’esecuzione del provvedimento del giudice concernente l’affidamento e può essere penalmente perseguito?

 

UNA NUOVA GIURISPRUDENZA DI MERITO

Secondo il GIP del Tribunale di Nocera Inferiore (sentenza 14 marzo 2018), il mancato esercizio del diritto di visita non integra il reato di elusione dolosa del provvedimento giudiziale in materia di affidamento dei minori (art. 388, comma 2, c.p.).

La funzione essenziale del provvedimento di separazione dei coniugi è, tra le altre, quella di stabilire a quale dei due genitori sia da attribuire il collocamento prevalente dei figli minori, costituendo, in capo al genitore collocatario, l’obbligo di astenersi da condotte impeditive, anche di tipo “elusivo”, del diritto dell’altro genitore.

 

I MOTIVI DELLA SENTENZA

Il provvedimento giudiziale costituisce, in favore del genitore non collocatario, la facoltà–diritto di vedere e tenere con sé i propri figli nelle modalità concordate, con il conseguente obbligo anche per il genitore collocatario di astenersi da condotte ostative, pure sotto forma di condotte “elusive”, del diritto dell’altro genitore.

La condotta del genitore non collocatario che si disinteressa del figlio minore, non eluderebbe alcun obbligo derivante dal provvedimento del giudice civile.

Si tratta piuttosto del mancato esercizio di una facoltà, certamente un inadempimento a danno del figlio minore, che però non può ritenersi elusivo dell’attuazione del provvedimento giudiziale.

Il semplice mancato esercizio di un diritto, infatti, non è sufficiente a configurare il reato di mancata esecuzione dolosa del provvedimento del giudice che, a ben vedere, interviene per dirimere un conflitto attuale tra i genitori.

La semplice inottemperanza all’ordine del giudice civile non viola obblighi funzionali inerenti all’effettività del provvedimento e non incide sulla tutela assicurata dalla norma penale.

Il figlio minore, a sua tutela, potrà vedersi risarcito in sede civile il danno patito in conseguenza della condotta inadempiente del genitore non collocatario posta in essere in violazione dell’accordo di separazione.

L’inosservanza del genitore non collocatario del dovere di cura verso i figli, integra piuttosto il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare previsto dall’art. 570 c.p. nella parte in cui fa riferimento ad una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie con sottrazione agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale.

 

Avv. Giampaolo Leggieri