Diritto del minore alla bigenitorialità. L’alienazione.

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L’alienazione genitoriale o PAS

a cura dell’Avv. Giampaolo Leggieri.

 

Nella letteratura più recente, alienazione genitoriale è il termine utilizzato per descrivere una dinamica familiare nella quale un genitore (alienante) mette in atto comportamenti (strategie di alienazione) che possono favorire nel figlio un rifiuto ingiustificato e sentimenti di disaffezione nei confronti dell’altro genitore (alienato).

La nozione di alienazione genitoriale è oggi riconosciuta e applicata in campo giuridico.

 

L’alienato e la PAS: quale interesse si tutela?

L’attenzione dei giudici è alla violazione del diritto del minore alla bigenitorialità.

Nei minori è un patrimonio prezioso il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale (art. 337 ter c.c.).

La Corte di Strasburgo hanno più volte sanzionato l’Italia per la violazione dell’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo (CEDU) in materia di rispetto della vita personale e familiare in relazione alla garanzia della effettività dei diritti di visita.

 

Minori: cosa dice la Giurisprudenza

La Corte d’Appello di Brescia, sez. Minorenni, con decreto del 3-17 maggio 2013 n. 103, in un caso in cui la madre impediva il diritto di visita del padre, con gravi comportamenti di totale esclusione, dalla vita del figlio, dell’altro genitore, ha evidenziato che indipendentemente dalla qualificazione psicologica, l’ostilità del bambino nei confronti del padre, indotta dalla madre, comportava nel minore una lesione del diritto alla bigenitorialità e del diritto ad una crescita il più possibile serena ed equilibrata.

L’abuso emotivo riscontrato costituiva, secondo la Corte di Brescia, un fattore di rischio nel minore in quanto attraverso il rifiuto del genitore alienato poteva strutturarsi nel divenire una personalità deviante.

Il Tribunale di Roma, sez. I civile, con la sentenza n. 5128/2015, nell’assumere i provvedimenti riguardo alle figlie in un caso di separazione coniugale, con reciproci addebiti di responsabilità per inadeguatezza genitoriale, con una conflittualità incentrata sull’affidamento e la cura delle due figlie minori, con condotte di ostacolo e di esclusione della madre nei confronti del padre, ha chiarito che: “E’ noto che la dinamica psicologica definita come PAS (Parental Alienation Syndrome) è contraddistinta da due elementi: la presenza di un genitore (“alienante”) che pone in essere un vero e proprio programma di denigrazione contro l’altro genitore (“alienato”) fino ad allontanarlo totalmente dalla vita dei figli, e in una seconda fase il coinvolgimento diretto dei minori nella campagna di denigrazione nei confronti dell’altro genitore, che è conseguentemente rifiutato; tale rifiuto può assumere connotazioni di maggiore levità, per cui l’avversione del figlio si manifesta in atteggiamenti ipercritici nei confronti del dell’altro genitore; una forma moderata, in cui i figli risultano più aggressivi ed irrispettosi, ed una forma più grave, in cui le visite del genitore alienato possono essere impedite da intense manifestazioni di ostilità da parte dei figli, sino ad arrivare a false accuse di abusi”.

Il Tribunale di Milano, sez. IX civile, con decreto del 9-11 marzo 2017, in una vicenda in cui la madre è stata ritenuta la causa centrale del rifiuto della bambina della figura paterna perché ne aveva trasmesso i propri distorti convincimenti negativi sulla figura paterna, ha finalmente precisato che l’alienazione genitoriale non è una “patologia” ma un comportamento illecito: “il termine alienazione genitoriale – se non altro per la prevalente e più accreditata dottrina scientifica e per la migliore giurisprudenza – non integra una nozione di patologia clinicamente accertabile, bensì un insieme di comportamenti posti in essere dal genitore collocatario per emarginare e neutralizzare l’altra figura genitoriale; condotte che non abbisognano dell’elemento psicologico del dolo essendo sufficiente la colpa o la radice anche patologica delle condotte medesime”.

 

Il diritto del minore e la bigenitorialità nella PAS: conclusioni

In conclusione, fenomeni come il mobbing, lo stalking, il maltrattamento o le condotte di un genitore indirizzate all’allontanamento fisico e morale del figlio minorenne dall’altro genitore esistono ed assumono valenza anti-giuridica in quanto lesivi dei diritti altrui a prescindere dal riconoscimento o meno di una “sindrome”.

Anzi il dibattito sull’esistenza o meno di un “disturbo” psicologico rischia di essere totalmente fuorviante per l’operatore legale: sia esso magistrato o avvocato.

Avv. Giampaolo Leggieri – Roma

 

L'alienazione genitoriale. Giurisprudenza del diritto di famiglia

Avv. Giampaolo Leggieri, specialista in diritto penale della Famiglia.