Pensione di reversibilità dopo il divorzio

Pensione di reversibilità dopo il divorzio

Si può percepire la pensione di reversibilità dopo il divorzio? E cosa accade se l’ex si era risposato?

 

La pensione di reversibilità dopo il divorzio

Il coniuge divorziato ha diritto alla pensione di reversibilità se già percepiva l’assegno divorzile. In caso contrario, non ha diritto a tale prestazione previdenziale.

Lo prevede la legge sul divorzio, la n. 898 del 1970, che all’articolo 9 regola espressamente la materia.

Secondo la legge sul divorzio, il coniuge titolare del diritto di ricevere un assegno divorzile per via della propria fragilità economica, avrà diritto a ricevere la pensione di reversibilità se nel frattempo non si sia risposato. Viceversa, non avrà diritto a ricevere la pensione di reversibilità chi al momento della morte del de cuius non fosse già titolare del diritto alla percezione di un assegno divorzile o sia passato a nuove nozze.

 

Se il de cuius si è risposato?

Cosa accade se il coniuge defunto si è risposato dopo il divorzio? In questo caso, la pensione di reversibilità dovrà essere divisa fra il coniuge superstite (se era a carico del defunto) e il coniuge divorziato che già percepiva l’assegno divorzile. La divisione avviene per quote. In presenza di precedenti coniugi divorziati che presentino i requisiti per la percezione della reversibilità, la divisione in quote sarà ovviamente effettuata tenendo conto anche di questi soggetti.

La Cassazione ha stabilito tuttavia che la divisione in quote dovrà tenere conto della durata dei rispettivi matrimoni, delle condizioni economiche dei superstiti e dell’entità dell’assegno di divorzio. In caso di contestazioni, il giudice dovrà quindi ispirarsi a questi criteri.

 

Il decesso di uno dei beneficiari

In presenza di più soggetti che percepiscano una quota della pensione di reversibilità del de cuius, la morte o il passaggio a nuove nozze del coniuge superstite dà diritto al coniuge divorziato di percepire l’intero trattamento previdenziale.

Ugualmente, la morte del coniuge divorziato produce il trasferimento della quota di quest’ultimo in capo al coniuge superstite, sempre se questi non abbia nel frattempo contratto nuove nozze.

Nota:

Sinora abbiamo semplificato. Ricordiamo infatti che hanno diritto a una quota anche i figli superstiti di età non superiore ai 18 anni (21 anni se studenti di scuola media superiore e 26 anni se studenti universitari) e che in mancanza di coniugi e di figli (o in presenza di coniugi e figli carenti di requisiti) la reversibilità spetta ai genitori ultrasessantacinquenni  che risultavano a carico del defunto.  In mancanza anche dei genitori, la reversibilità spetta ai fratelli a carico del defunto.

 

Separarsi e divorziare a Roma Avvocato diritto di famiglia Roma

Avv. P. Rinaldi, Cassazionista, esperto in diritto di Famiglia

 

 

 

 

 

 

 

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Avv. Piergiorgio Rinaldi
Avv. Piergiorgio Rinaldi
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