La giurisprudenza relativa all’assegno divorzile è in continuo fermento e sembrano emergere nuovi criteri utili a chiarire quando sorga l’obbligo al versamento. La recente Ordinanza della Cassazione n. 4200/2023 ha specificato che non basta verificare l’esistenza di uno squilibrio economico fra le parti. Perché l’assegno divorzile sia concesso occorre anche avere riguardo alle motivazioni di tale squilibrio e valutare se esso sia sorto per responsabilità (o scelta) del coniuge economicamente debole.
La sentenza a Sezioni Unite n. 18287/2018
La sentenza n.18287/2018 ha stabilito che all’assegno divorzile deve riconoscersi una funzione sia perequativa che compensativa. L’assegno, cioè, deve tentare di stabilire un equilibrio (o almeno una proporzione) fra le condizioni economiche delle parti, ma al tempo stesso deve compensare la perdita di occasioni lavorative del coniuge che ha rinunciato al lavoro in favore della famiglia. La sentenza, quindi, non guarda solo al dislivello economico, ma considera e ripaga il valore economico del contributo fornito dal coniuge economicamente fragile al benessere della famiglia e alla raggiunta solidità economica dell’altro.
Quasi sempre tale contributo è prestato attraverso il lavoro domestico e la cura dei figli, il che permette all’altro coniuge di occuparsi della propria affermazione sociale e lavorativa fornendo una conseguente stabilità finanziaria all’intera famiglia.
Lo squilibrio va giustificato
La differenza di condizioni economiche fra le parti, tuttavia, non sempre discende da un progetto condiviso e da una concordata divisione dei ruoli.
Cosa accade, quindi, dopo il divorzio, al coniuge che abbia rinunciato alla carriera senza un valido motivo?
In sostanza: l’assegno divorzile è dovuto anche a chi non abbia semplicemente avuto “voglia” di lavorare?
L’ordinanza Cass. 4200/2023 sembra escludere che in quest’ultimo caso l’assegno sia dovuto, specie se il coniuge debole sia ancora in grado di inserirsi nel mercato del lavoro grazie a capacità professionali valide e spendibili.
Il giudice, quindi, nel determinare l’assegno divorzile, deve indagare sulle cause della disparità economica fra le parti e motivare l’assegno non con riguardo alla semplice disparità economica, ma anche valutandone le cause.
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